La norma UNI 10200:2018: obbligatoria o facoltativa?

La norma UNI 10200:2018: obbligatoria o facoltativa?

Premessa

In data 11 ottobre 2018 è stata pubblicata a catalogo UNI ed è entrata pertanto in vigore la nuova norma tecnica UNI 10200:2018 (relativa alla ripartizione delle spese di riscaldamento, raffrescamento ed ACS), sostituendo così la precedente versione del 2015, non più in vigore. A partire da tale data, si sono così manifestati, tra i termotecnici operanti nel settore della contabilizzazione del calore, alcuni quesiti particolarmente ricorrenti, quali ad esempio: secondo quale norma devo operare? Occorre adeguare i precedenti progetti? Sono tutti quesiti legittimi, che meritano pertanto un’attenta valutazione ed una corretta risposta.

Regola dell’arte o documento cogente?

Va in primo luogo osservato che una norma tecnica rappresenta, innanzitutto, la “regola dell’arte”, rispetto a cui è doveroso, tutelante ed auspicabile attenersi al fine di svolgere correttamente il proprio operato. Tale considerazione costituirebbe, già di per sé, una ragione valida per operare in conformità alla versione corrente ed aggiornata di qualsiasi norma, ossia, nel caso di specie, secondo la norma UNI 10200:2018.

La norma UNI 10200 possiede però, oltre alla valenza base di “regola dell’arte”, una valenza aggiuntiva, essendo essa espressamente richiamata da un documento legislativo, che la converte così da norma di applicazione “volontaria” a norma “cogente”, di applicazione cioè obbligatoria. Ciò significa che il legislatore ha riposto nella norma UNI 10200 la propria “fiducia”, prescrivendo che, ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento, raffrescamento ed ACS, occorre operare in conformità ad essa.

Versione 2015 o 2018?

Il documento legislativo richiamante la UNI 10200 è costituito, in particolare, dal D.Lgs. 102/14. Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 141/16, il quale ha introdotto, da un lato, quale criterio subordinato, una possibilità di deroga dall’applicazione della norma UNI 10200 (purchè sussistano le necessarie condizioni di esimenza, ossia si attesti la presenza di una differenza di almeno il 50% tra i fabbisogni specifici delle singole unità immobiliari), rimarcando però, d’altro lato, quale criterio privilegiato, la necessità di attenersi, ai fini della ripartizione delle spese, alla norma UNI 10200 ed alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Ciò significa pertanto, in modo inequivocabile, che occorre attenersi, non ad una versione qualsiasi o precedente della norma UNI 10200, bensì specificamente alla versione corrente ed effettivamente in vigore, ossia alla norma UNI 10200:2018.

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Adeguamento alla NORMA UNI 10200:2018: onere o vantaggio?

Ne consegue che, per quanto prescritto dal decreto, a partire dall'11.10.18 la documentazione di progetto precedentemente redatta a supporto della ripartizione delle spese (prospetto millesimale, prospetto riassuntivo delle prestazioni energetiche, prospetto previsionale), va adeguata alla nuova normativa, così da consentire la corretta applicazione della metodologia di riparto da essa prescritta.

Sorge però a questo punto un ennesimo quesito: l’adeguamento della documentazione alla nuova normativa costituisce un mero onere burocratico oppure può tradursi in un effettivo miglioramento? A tale proposito vanno effettuate alcune considerazioni.

La norma UNI 10200 costituisce innanzitutto lo strumento operativo mediante cui il D.Lgs. 102/14, recepimento della Direttiva 2012/27/UE, si propone di applicare i principi di correttezza ed equità enunciati dalla Direttiva stessa. Di tali principi quello cardine, già introdotto dalla Legge 10/91, è che la ripartizione spese venga effettuata sulla base dei consumi effettivamente registrati, presupponendo pertanto, indipendentemente dalla tipologia di contabilizzazione adottata (diretta o indiretta), una corretta valutazione delle componenti volontaria ed involontaria del consumo totale.

La norma UNI 10200:2015, pur rappresentando un notevole passo in avanti rispetto alla precedente versione del 2005, quanto ad esempio al dettaglio della metodologia di calcolo ed alla completezza delle casistiche contemplate, era però affetta da alcune criticità applicative, emerse soprattutto durante la prima fase di utilizzo della norma da parte degli operatori del settore, oltre che da alcune lacune.

Lo scopo della revisione della norma, confluita nella pubblicazione della nuova norma UNI 10200:2018, è stato proprio quello di risolvere le predette problematiche, in nome di una ripartizione delle spese più corretta ed equa (si pensi, a solo titolo di esempio, agli affinamenti relativi al calcolo del consumo involontario).

Tali considerazioni rispondono pertanto al quesito postoci: l’adeguamento della documentazione di progetto alla nuova normativa è senz’altro garanzia di miglioramento ed ottimizzazione nonché di maggior correttezza ed equità, principio ispiratore della procedura di ripartizione ed obiettivo primario che ci si prefigge di raggiungere.

La revisione della norma UNI 10200 è stata tuttavia un processo lungo ed articolato, non esente da difficoltà, che ha talvolta condotto, per alcuni specifici aspetti, a soluzioni peggiorative rispetto a quelle precedenti o comunque non ottimali, perlomeno rispetto a quanto, stante il notevole impegno profuso, si sarebbe auspicato.

Si pensi ad esempio a tematiche quali la valutazione del consumo involontario in caso di edifici ad utilizzo molto basso o il calcolo delle potenze termiche dei corpi scaldanti, senz’altro perfettibili rispetto a quanto ad oggi strettamente normato. Ci si riferisce, ad esempio, alle seguenti possibilità di perfezionamento: con riguardo alla prima tematica, al ricorso alla valorizzazione energetica dell’unità di ripartizione, mentre, con riguardo alla seconda, alla considerazione del reale numero di elementi costituenti il corpo scaldante (in caso di metodo UNI EN 442-2) così come delle tubazioni di adduzione ad esso, le quali ne condividono il medesimo destino.

Ove la norma non sia sufficientemente esaustiva o soddisfacente, ci si appella tuttavia, in assenza di prescrizioni o “divieti” espliciti, alla competenza ed esperienza del termotecnico, le quali costituiscono, se supportate da considerazioni tecniche ed oggettive, la miglior garanzia di un risultato corretto ed equo.

Va infine aggiunto che l’adeguamento alla nuova norma UNI 10200:2018 non è da considerarsi una prassi onerosa o una complicazione, bensì costituisce di regola una prassi semplice ed agevole. In caso si sia già provveduto, ai fini dell’applicazione della normativa precedente, all'esecuzione del rilievo ed alla modellazione dell’edificio, presumibilmente mediante l’ausilio di appositi software, è infatti sufficiente, ai fini dell’applicazione della nuova normativa, utilizzare il medesimo modello ed i medesimi dati. L’onere aggiuntivo per il progettista incaricato è dunque senz'altro minimo.

L’adeguamento della documentazione alla nuova normativa andrebbe pertanto prospettato dal progettista al proprio committente come un adempimento, da un lato, necessario, per rispondere agli obblighi di legge, dall’altro, vantaggioso ed agevole, quale effettivamente è.

La precisazione circa gli edifici già adeguatisi

Vale inoltre la pena di dedicare qualche parola ad uno specifico passaggio del D.Lgs. 102/14, che, seppur apparentemente breve ed irrilevante, è spesso tale da suscitare particolari fraintendimenti. All’art. 9, comma 5, lettera d, si specifica infatti che le disposizioni fornite dal decreto, in merito alla ripartizione delle spese di riscaldamento, raffrescamento ed ACS, sono da ritenersi “facoltative” per gli edifici polifunzionali ed i condomini i quali, al momento della pubblicazione del decreto stesso, avessero già provveduto all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione ed al relativo riparto delle spese.

Fermo restando che l’obbligo di ripartire le spese sulla base dei consumi effettivi è sancito, in primis, dalla Legge 10/91, oltre che dalla Direttiva Europea 2012/27/UE, di cui il D.Lgs. 102/14 costituisce il recepimento, si ritiene che le sopraddette righe non possano in alcun modo contraddire tale obbligo, bensì vadano interpretate in modo consono ed uniforme ad esso. Analogamente le medesime righe non possono in alcun modo essere in contrasto con la soprastante prescrizione, riportata solo poche righe prima, secondo cui occorre fare riferimento alla versione corrente della norma UNI 10200, comprensiva cioè delle varie modifiche ed integrazioni.

L’interpretazione più plausibile è quindi che il legislatore abbia voluto, mediante tali precisazioni, sgravare di ulteriori oneri i condomini ed edifici polifunzionali i quali avessero già provveduto, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (al momento in cui le precisazioni sono state introdotte, la norma UNI 10200:2015, ora sostituita dalla norma UNI 10200:2018, ed il D.Lgs. 141/16, volto alla modifica ed integrazione del D.Lgs. 102/14), ad adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni precedenti (ossia la norma UNI 10200:2013 ed il precedente testo del D.Lgs. 102/14), in ogni caso già rispondenti a principi fondanti ed ineludibili quali il contenimento dei consumi ed il riparto delle spese in funzione dei prelievi effettivamente registrati.

Si ricorda infatti che la norma UNI 10200:2015 differiva dalla precedente versione 2013 per la sola rimozione, oltretutto non condivisibile, della frase inerente l’obbligo esplicito di programmazione dei ripartitori. È inoltre scontato ed evidente che i riparti precedenti non vadano modificati, ma che la nuova metodologia vada applicata, da qui in avanti, per quelli futuri.

Norma UNI 10200 o deroga?

Rimane un ultimo quesito, particolarmente ricorrente: è preferibile applicare in modo integrale la norma UNI 10200 oppure ricorrere alla deroga fornita, ove sussistano le necessarie condizioni, dal D.Lgs. 141/16? La risposta a tale quesito è in realtà, sulla base di tutte le considerazioni già effettuate, abbastanza scontata.

Il ricorso alla deroga sembrerebbe, a prima vista, la soluzione più semplice ed immediata, ma in realtà non è così. La metodologia fornita dalla norma UNI 10200, secondo cui ognuno deve pagare in proporzione ai propri consumi, effettivi (per quanto riguarda la quota volontaria) o potenziali (per quanto riguarda quella involontaria), è volta al rispetto dei principi di correttezza ed equità definiti dalla Direttiva Europea. La metodologia fornita dalla deroga, basata sulla definizione di percentuali fisse, avulse da qualsiasi criterio, oltre che su millesimi “personalizzati”, di qualsivoglia tipologia, non può certo garantire, invece, il rispetto dei predetti principi.

Va infine sottolineato che l’applicazione della deroga presuppone comunque, ai fini della verifica di sussistenza delle necessarie condizioni, una modellazione dell’edificio ed un calcolo dei fabbisogni. Per quale motivo quindi, una volta assolti i principali presupposti ed effettuati i passaggi più onerosi, si dovrebbe propendere per un criterio più infondato ed iniquo, a sfavore invece di quello più oggettivo ed equo?

Se inoltre l’obiettivo fosse quello di tutelare le utenze più sfavorite, contraddistinte da maggiori consumi, non si conseguirebbe neppure tale scopo, considerato che, secondo la metodologia prevista dalla deroga, la quota di spesa preponderante è proprio quella basata sui consumi.

La metodologia fornita dalla deroga non permette inoltre di tener conto di alcune peculiarità caratteristiche dello specifico edificio ed influenti sulla correttezza del riparto, quale ad esempio il fattore d’uso (rilevante, come è bene ricordare, non solo per le cosiddette “case di vacanza”, ma per tutte le tipologie di edifici, in caso ad esempio si ricorra a stufe a pellet ad integrazione, le quali incidono sull'effettivo utilizzo dell’impianto centralizzato).

Al riguardo va inoltre sottolineato come una scorretta valutazione del consumo involontario, basata ad esempio su percentuali precostituite, determinerebbe un andamento instabile del valore energetico dell’unità di ripartizione, il quale dovrebbe essere invece contraddistinto da un andamento costante. L’appendice F della norma UNI 10200 prescrive proprio a tale riguardo una specifica metodologia di verifica del valore energetico dell’unità di ripartizione (diagrammi di Cusum), implementata nel software EC710.

È quindi compito del termotecnico, sulla base della propria professionalità, competenza ed esperienza, illustrare all’Assemblea Condominiale le varie opzioni, supportandola nelle corrette valutazioni ed avvalorando la soluzione non più semplicistica bensì effettivamente preferibile, a tutela della correttezza ed equità del riparto.

Il software EC710 consente in ogni caso, come di regola, tutte le opzioni in una logica di massima flessibilità ed a beneficio della discrezionalità di ciascun utente.

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Fig. 1

Conclusioni

In conclusione, gli obiettivi primari di ogni buon termotecnico dovrebbero essere non solo la conformità alla regola dell’arte ed il rispetto della legge, ma anche, in coerenza con i principi fondanti della propria professione, l’applicazione della buona tecnica. Tutto ciò si sintetizza, nell’ambito della contabilizzazione del calore, nell'applicazione della corrispondente normativa di riferimento, ossia della norma UNI 10200:2018, la quale dovrebbe costituire, per tutte le ragioni sopra esposte, la miglior soluzione ed il più efficace strumento.

 

Pubblicato il: 30/06/2019
Autore: D.Soma