Il calcolo dei CAM con EC701

Il calcolo dei CAM con EC701

CAM e Protocolli ambientali: come verificarli con il software EC701 v12

Criteri Ambientali Minimi: Cosa sono?

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono dei requisiti aventi lo scopo di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore a livello ambientale in riferimento a diversi campi di applicazione.

I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) nel quale si definiscono gli obiettivi nazionali e si identificano le categorie di beni, servizi e lavori prioritarie per gli impatti ambientali. 

L’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi è prevista dall’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti” che li rende obbligatori da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Essi sono stati inoltre adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare dell'11 ottobre 2017 (G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017).

L’applicazione di questi criteri risponde principalmente a due necessità:

  • promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili;
  • razionalizzare, dove possibile, i consumi della pubblica amministrazione.

I CAM si estendono a ben 17 categorie di forniture ed affidamenti tra le quali citiamo, a titolo di esempio: “Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione)”, “Illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici”, “Rifiuti urbani”, “Veicoli”, “Edilizia”, “Verde pubblico”.

Oltre ai CAM attualmente in vigore, di cui fanno parte le categorie sopra citate, va ricordato che vi sono molti CAM in via di definizione a dimostrazione del fatto che tali criteri sono e saranno aggiornati periodicamente sulla base dell’evoluzione tecnologica e di mercato, così da facilitare il compito delle stazioni appaltanti nell’adozione delle politiche del PAN GPP, rispondendo alle peculiarità del sistema produttivo nazionale, ma sempre tenendo conto delle indicazioni della Commissione Europea.

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EC701 - Progetto e verifica edificio-impianto

 

Software EC700 e CAM

Per i progettisti che da ottobre 2017 hanno l’incarico di lavorare su edifici pubblici è scattata dunque l’obbligatorietà di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Nello specifico, per i tecnici che si occupano di analisi energetica e acustica, i CAM di interesse sono quelli relativi alla categoria Edilizia “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

Nasce da qui la necessità di implementare all’interno del programma EC700 quel gruppo di criteri relativi alle prestazioni energetiche del fabbricato, contenuti nella sezione “2.3 Specifiche tecniche dell’edificio” dei CAM della categoria Edilizia.

La verifica dei Criteri Ambientali Minimi è consentita nel software grazie all’utilizzo del modulo EC701 "Progetto e verifiche edificio-impianto".

I criteri richiesti del DM 11/10/2017 e verificati nel programma sono di seguito riportati.

Prestazione energetica

Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante di primo livello, si deve garantire:

  • il rispetto delle condizioni di cui al DM 26 giugno 2015 (Allegato 1, par. 3.3, punto 2, lett. b) che prevede l’applicazione degli indici per gli edifici pubblici, a partire dall’anno 2019;
  • adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti interni, attraverso una progettazione che preveda una capacità termica areica interna periodica (Cip) riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la norma UNI EN ISO 13786, di almeno 40 kJ/m²K oppure calcolando la temperatura operante estiva e lo scarto in valore assoluto valutato in accordo con la norma UNI EN 15251.

L’utilizzo del calcolo dinamico orario conforme alla norma UNI EN ISO 52016-1 consente di ottenere risultati precisi e dettagliati per ogni locale, esportabili mediante apposite relazioni di calcolo arricchite da grafici e immagini che rendono più intuitivo il risultato della valutazione eseguita.(Fig. n. 1).

P2057 Art. Soldi Fig1

Fig. n. 1

Approvvigionamento energetico

Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione rilevante, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, si deve garantire che il fabbisogno energetico complessivo dell’edificio sia soddisfatto da impianti a fonti rinnovabili o con sistemi alternativi ad alta efficienza (cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento, pompe di calore centralizzate ecc.) che producano energia per un valore pari ad un ulteriore 10% rispetto ai valori indicati dal D.Lgs. n. 28/2011 (Allegato 3), secondo le scadenze temporali ivi previste.

Illuminazione naturale

La verifica deve essere condotta sui locali regolarmente occupati, sui quali deve essere garantito un fattore medio di luce diurna maggiore del 2%.
Il calcolo è svolto secondo UNI 10840 per destinazioni d’uso residenziali e scuole mentre, per le destinazioni d’uso non residenziali, viene fatto riferimento alle norme UNI EN 15193-1:2017 e UNI EN 15193-2:2017.

Per determinare il Fattore medio di luce diurna è necessario conoscere le caratteristiche degli infissi, le proprietà di riflessione dei materiali, la geometria degli ambienti, gli ombreggiamenti e vanno individuate le aree illuminate da ciascun infisso secondo precise valutazioni geometriche.

Il motore grafico di EC700, grazie al calcolo automatico degli ombreggiamenti ed a nuove intelligenze, è in grado di eseguire tutte queste valutazioni in modo preciso ed automatico (Fig. n. 2a e 2b).

 P2057 Art. Soldi Fig.2a

Fig. n. 2a

P2057 Art. Soldi Fig.2b

Fig. n. 2b

Areazione naturale e ventilazione meccanica controllata

Il criterio prevede che, in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone, anche per intervalli temporali ridotti, debba essere garantita l’aerazione naturale diretta tramite superfici apribili in relazione alla superficie calpestabile del locale (almeno 1/8 della superficie del pavimento), con strategie allocative e dimensionali finalizzate a garantire una buona qualità dell’aria interna.

Dispositivi di protezione solare

Per i dispositivi di protezione solare delle chiusure trasparenti (con esposizione da Sud-Sud/Est a sud-Sud/Ovest), è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 2 o superiore come definito dalla norma UNI EN 14501:2006.

La verifica del fattore di trasmissione solare (ggl, sh) viene condotta dalle ore 10 alle ore 16 del 21 dicembre (solstizio invernale) e del 21 giugno per il periodo estivo (solstizio estivo), al fine di controllare l’immissione nell’ambiente interno della radiazione solare diretta (Fig. n. 3).

P2057 Art. Soldi Fig.3

Fig. n. 3

Comfort termo-igrometrico

Al fine di assicurare le condizioni ottimali di benessere termo-igrometrico e di qualità dell’aria interna bisogna garantire condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma ISO 7730:2005 in termini di PMV (Voto medio previsto) e di PPD (Percentuale prevista di insoddisfatti). Inoltre bisogna garantire la conformità ai requisiti previsti nella norma UNI EN 13788 ai sensi del DM 26 giugno 2015 anche in riferimento a tutti i ponti termici sia per edifici nuovi che per edifici esistenti (Fig. n. 4).

P2057 Art. Soldi Fig.4

Fig. n. 4

Disassemblabilità

Il criterio prevede che almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, debba essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.

Materia recuperata o riciclata

Il criterio prevede che almeno il 15% in peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nell’edificio, escludendo gli impianti, debba essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.

Altre possibili applicazioni dei risultati di calcolo CAM

Sebbene i Criteri Ambientali Minimi siano stati pensati per gli edifici pubblici non va dimenticato che essi possono essere utilizzati anche per valutazioni su edifici privati.
Esistono infatti diversi protocolli ambientali (come il Protocollo ITACA) basati su sistemi di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, che classificano i fabbricati attraverso l’attribuzione di un punteggio che ne rappresenti la prestazione.

A tal riguardo, a luglio 2019, sono state pubblicate le norme UNI PdR 13:2019 che hanno come obiettivo l’allineamento delle richieste del Protocollo ITACA e dei Criteri Ambientali Minimi, essendo numerosi i criteri di valutazione comuni sia ai protocolli su base volontaria che ai CAM.

 

Pubblicato il: 31/12/2019
Autore: B. Soldi