Il D.Lgs. n. 48 del 10.06.20 (attuazione della Direttiva UE 2018/844): contenuti essenziali ed implicazioni

Il D.Lgs. n. 48 del 10.06.20 (attuazione della Direttiva UE 2018/844): contenuti essenziali ed implicazioni

Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10.06.20 il D.Lgs. 48/20, finalizzato all’attuazione della Direttiva UE 2018/844 (la quale modifica, a sua volta, tanto la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia quanto la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica). Tale decreto è entrato in vigore, come di regola, il giorno successivo (11.06.20) alla sua pubblicazione.

Il nuovo decreto enuncia una serie di principi di fondo ed adempimenti relativi alla strategia ed alla politica energetica nazionale, ponendosi quale provvedimento di modifica della legislazione previgente (D.Lgs. 192/05, L. 90/13, L. 10/91, D.Lgs. 102/14, D.P.R. 74/13, D.P.R. 380/01). Fintanto che non verranno emanati i relativi decreti attuativi, tali prescrizioni non avranno tuttavia alcun impatto effettivo sulle modalità operative caratterizzanti le applicazioni regolamentari (verifiche di legge ed APE). Tali modalità operative, definite dai D.M. 26.06.15, attuativi della L. 90/13, rimangono pertanto, al momento, del tutto inalterate. Lo stesso vale per i calcoli energetici, i quali continueranno ad essere svolti, ai fini delle predette applicazioni regolamentari, secondo l’attuale quadro normativo di riferimento (UNI/TS 11300 ed altre norme correlate). Risultano invece vigenti fin da subito le prescrizioni non richiedenti successive disposizioni attuative (quali, ad esempio, quelle riguardanti le definizioni, gli ambiti di applicazione, ecc.).

Si riportano nel seguito alcuni dei punti salienti introdotti dal D.Lgs. 48/20 con riferimento ai singoli articoli (sul sito internet di Edilclima è inoltre disponibile il testo coordinato del D.Lgs. 192/05, oggetto delle principali modifiche).

Scopo, obiettivi, definizioni ed ambito di intervento (art. 1-4)

Scopo del decreto (art. 1) è promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, ottimizzando il rapporto tra gli oneri ed i benefici per la collettività.

Vengono così definiti, innanzitutto, i seguenti obiettivi (art. 2):

  • definire le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale;
  • perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, anche tramite la valorizzazione ed implementazione di banche dati, che agevolino la fruibilità delle informazioni;
  • promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, definendo gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.

Vengono inoltre fornite o affinate alcune definizioni fondamentali (art. 3), funzionali alla trattazione degli innovativi ed evoluti contenuti introdotti, tra cui ad esempio quelle di: generatore di calore, sistema tecnico per l’edilizia, sistema di automazione e controllo dell’edificio (BACS), sistema o impianto di climatizzazione invernale, sistemi alternativi ad alta efficienza ed impianto termico.

Viene altresì modificato l’ambito di intervento del D.Lgs. 192/05 (art. 4), secondo quanto segue:

  • si prevede l’esclusione degli edifici dichiarati inagibili o collabenti;
  • si conferma l’esclusione, salvo che per le disposizioni inerenti all’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, degli edifici non rientranti nella classificazione secondo la destinazione d’uso di cui al D.P.R. 412/93 (es. box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano) ed il cui utilizzo standard non prevede l’installazione di impianti di climatizzazione invernale.

Strategia nazionale di lungo termine per la ristrutturazione del parco energetico nazionale (art. 5)

Tale strategia, estesa a tutte le tipologie di edifici (sia residenziali che non residenziali, sia pubblici che privati), verrà adottata su proposta del MISE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L’ambizioso obiettivo perseguito è quello di ottenere, entro il 2050, un parco nazionale decarbonizzato ad alta efficienza, agevolando la trasformazione degli edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero. Passaggio fondamentale della predetta strategia sarà l’individuazione delle modalità di ristrutturazione più adeguate, in base alla tipologia di edificio ed alla zona climatica, oltreché più efficaci sotto il profilo dei costi-benefici.

Al fine di monitorare il raggiungimento dei risultati perseguiti, si definiranno obiettivi indicativi intermedi (per il 2030, il 2040, il 2050), tra cui il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione pari ad almeno il 3%, definendo indicatori di progresso misurabili.

Si evidenzia come il riferimento a soluzioni progettuali calate sullo specifico edificio lasci presumere la conservazione, nell’ambito dei futuri decreti attuativi, del meccanismo basato sull’edificio di riferimento, ossia un edificio “gemello” di quello reale, condividente con esso determinate caratteristiche, così da definire requisiti di legge costruiti “ad hoc” sull’edificio in esame.

Aspetti relativi ai criteri generali, alla metodologia di calcolo ed ai requisiti di prestazione energetica (art. 6)

Vengono sanciti i seguenti principi fondamentali:

  • n caso di realizzazione di nuovi edifici o di ristrutturazione importante di edifici esistenti, occorre tener conto, in fase di progettazione, della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza (quali ad esempio: cogenerazione, teleriscaldamento, produzione di energia rinnovabile, ecc.) oltreché rispettare i requisiti relativi al benessere termoigrometrico, alla sicurezza in caso di incendio ed ai rischi connessi all’attività sismica;
  •  in occasione della sostituzione del generatore di calore, sia gli edifici nuovi che gli esistenti devono essere provvisti, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, di dispositivi autoregolanti, che controllino in modo selettivo la temperatura in ogni vano oppure, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata/raffrescata dell’unità immobiliare;
  • in caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, ecc.), i requisiti minimi devono comprenderne il rendimento energetico globale, assicurandone la corretta installazione ed il corretto dimensionamento, oltre a prevedere l’adozione di sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziati a seconda che si tratti di edifici nuovi o esistenti;
  • gli edifici non residenziali dotati di impianto termico con potenza superiore a 290 kW devono essere dotati, entro il 1° gennaio 2025, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, dei sistemi di automazione e controllo di cui alla Direttiva 2010/31/UE, art. 14-15, par. 4.

Si evidenza una crescente attenzione dedicata ai sistemi di building automation (BACS: Building end Automation Control System), i quali sono volti non solo all’ottimizzazione del comfort abitativo, ma anche al conseguimento di benefici energetici ed ambientali. Al riguardo sono in corso di valutazione, in ambito normativo, le metodologie dirette a considerare l’incidenza di tali sistemi sulla valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici. In tema di classificazione dei BACS in base all’efficienza energetica, il riferimento normativo è ad oggi costituito dalla UNI CEI EN 15232, che definisce quattro differenti classi di efficienza energetica, dalla peggiore alla migliore: D (nessun controllo), C (controllo standard), B (controllo avanzato) ed A (controllo avanzato ed automazione).

Vengono inoltre definiti gli obblighi ed i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici, fornendo prescrizioni in merito, ad esempio, al numero minimo dei punti di ricarica nonché alla predisposizione delle infrastrutture di canalizzazione (condotti per cavi elettrici), necessarie per la successiva installazione di punti di ricarica aggiuntivi. Si riporta nel seguito un riepilogo delle prescrizioni a cui sono assoggettati gli edifici (sia residenziali che non residenziali), di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante, con più di dieci posti auto nonché gli edifici non residenziali con più di venti posti auto.

Dlgs48 2020 DS tab1

Tabella 1 - Riepilogo delle prescrizioni relative alle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici

Verranno altresì definiti con apposito decreto i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento tali da assicurare la qualificazione ed indipendenza degli esperti ed organismi ai quali viene affidata l’attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Si definiscono quindi i principi secondo cui verranno aggiornate ed armonizzate, mediante apposito decreto, le regole relative all’esercizio, alla conduzione, al controllo, all’accertamento ed all’ispezione degli impianti termici degli edifici, tra cui ad esempio:

  • l’ottimizzazione del rapporto costi-benefici;
  • a differenziazione degli adempimenti in funzione della tipologia di impianto;
  •  la semplificazione delle attività di ispezione degli impianti di piccola taglia, identificando la soglia di potenza (comunque non superiore a 70 kW) al di sotto della quale determinati adempimenti (es. attività ispettiva finalizzata al controllo dell’efficienza energetica, ispezione periodica delle parti accessibili dell’impianto), vengano eliminati o sostituiti da adempimenti di severità inferiore (es. rapporto di controllo di efficienza inviato dal manutentore o terzo responsabile).

Strumenti finanziari (art. 7)

Gli incentivi, volti al miglioramento dell’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione di edifici, devono essere, come principio fondamentale, commisurati ai risparmi energetici perseguiti. Il monitoraggio di tali risparmi deve essere effettuato, dalla medesima autorità che concede l’incentivo, tramite almeno uno dei seguenti criteri:

  • la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale impiegato per la ristrutturazione;
  • i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici degli edifici;
  • il confronto tra gli attestati di prestazione energetica ante/post intervento;
  • una diagnosi energetica;
  • un altro metodo pertinente tale da indicare il miglioramento della prestazione energetica.

Verranno inoltre definiti con apposito decreto i requisiti degli operatori deputati all’installazione degli elementi edilizi o dei sistemi tecnici per l’edilizia, garantendone l’adeguata competenza ed il corretto livello di formazione. Alla sussistenza di tali requisiti sarà subordinata la concessione degli incentivi.

Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (art. 8)

Allo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese ed alla pubblica amministrazione informazioni su aspetti rilevanti in ambito energetico (es. la prestazione energetica degli edifici, le migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, gli attestati di prestazione energetica, gli strumenti di promozione esistenti per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tra cui la sostituzione della caldaie a combustibile fossile con altri sistemi più sostenibili), è prevista l’istituzione, presso ENEA, del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici oltreché di uno sportello unico finalizzato a fornire ogni informazione utile in materia di efficientamento energetico degli edifici.

Attestato di prestazione energetica (art. 9)

Si conferma, in caso di contratti finalizzati alla compravendita immobiliare, al trasferimento di immobili a titolo oneroso ed alla locazione di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione, l’obbligo di predisposizione dell’attestato di prestazione energetica (APE). Il soddisfacimento di tale obbligo deve essere comprovato, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 8˙000 a 18˙000 €, tramite inserimento nel contratto di un’apposita dichiarazione (specifica clausola) nonché mediante allegazione al contratto stesso di copia dell’APE. L’obbligo di allegazione è escluso solo nel caso di locazione di singole unità immobiliari per cui è anche prevista una riduzione delle sanzioni applicabili (variabili da 1˙000 a 4˙000 € ed attenuate ulteriormente per durata della locazione inferiore a tre anni).

Oltre alla sanzione, in caso di violazione delle anzidette prescrizioni, è previsto l’obbligo di trasmissione della documentazione mancante entro quarantacinque giorni alla Regione o Provincia Autonoma di competenza. E’ compito dell’Agenzia delle Entrate trasmettere a queste ultime, per via telematica, le informazioni rilevanti ai fini dell’accertamento/contestazione dell’eventuale violazione.

Si prescrive inoltre che, in caso di installazione, sostituzione o miglioramento di un sistema tecnico per l’edilizia, venga analizzata la prestazione energetica globale della porzione/dell’intero sistema oggetto di modifica. I risultati di tale analisi devono essere trasmessi al proprietario dell’edificio, affinchè possano essere utilizzati non solo per la verifica di conformità ai requisiti minimi di progetto ma anche, ove del caso, per il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica.

Occorre infine inserire nell’APE la data del sopralluogo obbligatorio, così come quella del relativo verbale, sottoscritto dal proprietario dell’immobile o da un suo delegato.

Modifiche agli allegati al D.Lgs. 192/05 (art. 15)

Il servizio di “controllo ed automazione” viene esplicitamente inserito, così come quello di ventilazione (già del resto fin d’ora contemplato nella valutazione delle prestazioni globali), tra i servizi energetici dell’edificio, come definiti all’allegato A, punto 47, del D.Lgs. 192/05.

Regolamenti edilizi comunali (art. 16)

Entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i Comuni dovranno adeguare i regolamenti edilizi (di cui al D.P.R. 380/01, art. 4, comma 1) prevedendo che, ai fini del conseguimento del titolo abitativo edilizio, siano soddisfatti, per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante (sia residenziali che non residenziali), gli adempimenti connessi all’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.

Abrogazioni/dubbi interpretativi (art. 17)

Vengono espressamente abrogate le seguenti disposizioni previgenti:

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Tabella 2 - Riepilogo principali abrogazioni

Sembra invece rimanere in vigore l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 192/05, in cui si fa riferimento, con riguardo alla valutazione del fabbisogno energetico globale, ad un calcolo su base mensile. Non si effettua quindi alcuna esplicita integrazione in merito al calcolo orario, differentemente da quanto ci si sarebbe aspettato, stante l’imminente recepimento del nuovo pacchetto europeo EPBD. E’ probabile che si tratti solo di una dimenticanza da parte del legislatore?

A seguito dell’emanazione del decreto permangono quindi ancora alcuni punti dubbi, che dovranno essere, ai fini della definizione dei un quadro completo ed esaustivo, oggetto di adeguata indagine ed approfondimento.

Conclusioni

Il nuovo decreto costituisce un provvedimento di fondamentale importanza nell’ambito della regolamentazione di carattere energetico, ponendo le basi, in prospettiva futura, per significativi cambiamenti. Vengono enfatizzati in modo marcato ed ai fini di un contenimento dei consumi sempre più ambizioso ed efficace concetti quali efficienza energetica, automazione ed innovazione tecnologica. Affinchè i cambiamenti introdotti si traducano in un effetto concreto occorrerà tuttavia attendere i necessari decreti attuativi, i quali detteranno le regole applicative delle nuove disposizioni.

 

 

 

Pubblicato il: 03/07/2020
Autore: D. Soma - Technical Support Edilclima