La D.g.r. n. XII/816: le nuove disposizioni in materia di ispezione degli impianti termici

La D.g.r. n. XII/816: le nuove disposizioni in materia di ispezione degli impianti termici

La nuova deliberazione introduce in Regione Lombardia significativi cambiamenti: non solo l’obbligo di esecuzione di una diagnosi energetica, secondo le norme UNI CEI EN 16247, ma anche quello di aggiornamento della relazione esimente secondo la specifica tecnica UNI/TS 11819.

1 Premessa

È stata pubblicata il 31.07.23 la D.g.r. n. XII/816 “Modifica delle disposizioni relative alla disciplina degli impianti termici, approvate con D.g.r. 3502/2020 e con D.g.r. 5360/2021”.
Viene in particolare modificato il capitolo 19 (Attività ispettiva), paragrafo 5, delle “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili”, allegate alla D.g.r. 3502 del 05.08.2020.

2 Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano agli impianti termici civili di potenza utile nominale complessiva superiore o uguale a 116,3 kW, che siano contraddistinti dalla presenza di uno o più generatori di età superiore a quindici anni.

3 Le disposizioni pregresse

La D.g.r. 3502/2020, nella sua versione originaria, prevedeva che l’attività ispettiva dell’Ente competente (Province o Comuni con più di 40˙000 abitanti) dovesse svolgersi in due fasi distinte:

  • la fase di “ispezione”, come definita al paragrafo 3, lettera ll, delle disposizioni allegate (verifica dell’osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici, di cui al D.P.R. 412/93 e s.m.i.);
  • la richiesta formale, formulata dall’Autorità competente al Responsabile dell’impianto, di presentare, entro sessanta giorni dalla formulazione della richiesta stessa, una relazione asseverata da un tecnico abilitato, la quale attestasse un’efficienza globale media stagionale dell’impianto superiore al relativo valore limite (pari a 65 + 3 log Pn).
3.1 Adempimenti

Qualora il requisito di efficienza globale media stagionale non fosse risultato soddisfatto, il Responsabile dell’impianto avrebbe dovuto, in funzione dell’economicità o meno dell’intervento di sostituzione dei generatori (con riferimento a quelli di età superiore a quindici anni), assolvere, entro la stagione termica successiva (termine del 31 luglio), ai seguenti adempimenti:

  • in caso l’operazione fosse apparsa economicamente sostenibile (recupero entro dieci anni dei costi dell’intervento, al netto degli incentivi finanziari), procedere alla sostituzione dei generatori, dandone comunicazione all’Autorità competente;
  • in caso contrario, dimostrare la diseconomicità dell’operazione e procedere all’identificazione e alla realizzazione di interventi differenti, i quali fossero tali da garantire il rispetto del valore limite di efficienza globale media stagionale, indicazioni da riportarsi all’interno della relazione tecnica asseverata.
3.2 Deroghe/esclusioni

La relazione asseverata poteva essere omessa in presenza di una dichiarazione scritta del Responsabile dell’impianto (soggetta all’approvazione dell’Autorità competente), la quale esprimesse l’impegno formale a procedere alla sostituzione dei generatori entro un termine prestabilito.

3.3 Sanzioni

La mancata presentazione della relazione asseverata, equiparata all’insufficiente rendimento energetico dell’impianto termico, avrebbe comportato il pagamento di una sanzione da 516 a 2582 euro, di cui al punto 23, paragrafo 5, lettera n delle disposizioni allegate alla D.g.r. 3502/2020 (mancato rispetto dei valori del rendimento di combustione o errata conduzione dell’impianto).

4 La “ratio” alla base delle modifiche

Le modifiche introdotte dalla nuova deliberazione sono riconducibili a tre principali ordini di ragioni: tecnologiche, fisiche e legislative.

4.1 Motivazioni tecnologiche

Va innanzitutto considerato come la mera sostituzione del generatore di calore appaia ormai, in caso di mancato rispetto del limite di efficienza globale media stagionale, come una strategia non più adeguata. Tale strategia poteva infatti risultare efficace fino a qualche anno fa, quando gli impianti di età superiore a quindici anni erano spesso caratterizzati da generatori obsoleti, ad esempio alimentati a gasolio.
Ad oggi, invece, dopo numerosi anni di campagne a favore della metanizzazione, grazie anche ai contributi regionali e agli incentivi fiscali, una buona parte delle vecchie caldaie è già stata sostituita con nuove caldaie a condensazione.
Procedendo dunque in modo acritico alla sostituzione dei generatori, senza valutare nel contempo la realizzazione di altri interventi, si potrebbe incorrere nella rottamazione di dispositivi ancora efficienti.

4.2 Motivazioni fisiche

Va inoltre tenuto conto del significato fisico del parametro “efficienza globale media stagionale”, il quale è dato dal seguente rapporto:

η = Qem,out / Qp,tot

dove:

Qem,out   è il fabbisogno di energia termica utile in uscita dal sottosistema di emissione/erogazione (kWh);

Qp,tot      è il fabbisogno di energia primaria totale in ingresso all’impianto (kWh).

È quindi evidente come su tale parametro agiscano molteplici aspetti: non solo il rendimento di generazione e i fattori di conversione in energia primaria, ma anche il fabbisogno di energia utile (energia richiesta dall’involucro edilizio o necessaria per la produzione di ACS), oltreché i rendimenti degli ulteriori sottosistemi impiantistici (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione di utenza, distribuzione comune, distribuzione primaria).
La miglior strategia per incidere sull’efficienza globale media stagionale, contenendola entro il proprio valore limite, appare pertanto quella di ragionare in modo complessivo sul sistema edificio-impianto, identificando il set di interventi più adeguato al caso specifico.

4.3 Motivazioni legislative

Quanto descritto ai precedenti paragrafi è avvalorato anche dalle prescrizioni della nuova direttiva EPBD, ormai in fase di imminente pubblicazione.
Tale direttiva è volta a promuovere una sostanziale riduzione dell’impatto energetico e ambientale (utilizzo di combustibili fossili ed emissioni di CO2 in atmosfera), attraverso un progressivo efficientamento dell’intero parco edilizio, perseguendo entro il 2050 l’obiettivo della neutralità climatica.
Il raggiungimento di obiettivi così ambiziosi richiederà l’attuazione di un graduale processo di riqualificazione degli edifici, basato non tanto sulla realizzazione di interventi prefissati, tra loro non correlati e indipendenti, quanto sull’elaborazione di un progetto complessivo, il quale contempli in senso lato tutte le opere effettivamente necessarie.
Dal combinato disposto di quanto sopra emerge quindi come la sostituzione di singoli generatori rappresenti ormai una prassi non più risolutiva, rendendosi necessarie valutazioni ben più ampie.
Si pensi non solo alle opere sul fabbricato (cappotto termico totale o parziale, sostituzione serramenti, ecc.), da considerarsi di regola come prioritarie, ma anche agli interventi sugli impianti, che possono essere molteplici (a solo titolo di esempio: installazione di termoregolazione e contabilizzazione, adozione di sistemi di emissione a pavimento o a parete, utilizzo di pompe di calore abbinate a pannelli fotovoltaici, allaccio alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento, predisposizione di impianti per la circolazione forzata di aria calda o fredda).
Ma a questo punto ci si domanda: qual è lo strumento principe per l’identificazione del più efficace set di interventi di efficientamento? La risposta è semplice e immediata: l’esecuzione di una diagnosi energetica.

5 Le nuove disposizioni

Le nuove disposizioni prescrivono così che l’attività ispettiva dell’Autorità competente si articoli nelle seguenti fasi:

  • la fase di “ispezione”, coincidente con quella di cui alle disposizioni pregresse;
  • la richiesta formale, formulata dall’Autorità competente al Responsabile dell’impianto, di presentare, entro centoottanta giorni dalla data di formulazione richiesta stessa, una diagnosi energetica, redatta ai sensi delle norme UNI CEI EN 16247-1-2:2022.
5.1 La diagnosi energetica

La diagnosi energetica, da trasferirsi ai proprietari di tutte le unità immobiliari costituenti l’edificio, dovrà evidenziare:

  • l’assolvimento dell’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, fatte salve le esclusioni di cui al punto 9 delle disposizioni allegate alla D.g.r. 3502/2020 (impossibilità tecnica o non convenienza economica secondo UNI EN 15459);
  • l’indicazione dei possibili interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto, specificandone il corrispondente impatto sulla classificazione energetica, considerati sia singolarmente sia nel loro complesso.
5.2 L’aggiornamento della relazione esimente

In presenza di una relazione esimente (diseconomicità degli interventi di termoregolazione e contabilizzazione), la quale sia stata sottoscritta oltre cinque anni prima rispetto alla data dell’ispezione, quest’ultima deve essere aggiornata in conformità alla norma UNI/TS 11819, che definisce le linee guida applicative per la valutazione tecnico - economica degli interventi di installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.
In caso, a seguito dell’aggiornamento, non sussistano più le motivazioni esimenti, l’impianto deve essere adeguato alla termoregolazione e contabilizzazione entro centoottanta giorni dalla data di presentazione della diagnosi energetica.

5.3 Deroghe/esclusioni

Sì è esentati dalla seconda fase dell’attività ispettiva (richiesta formale di presentazione della diagnosi energetica) in caso il Responsabile dell’impianto sia tenuto, ai sensi del capitolo 19, paragrafo 4, delle disposizioni allegate alla D.g.r. 3502/2020, alla sostituzione del generatore di calore (mancato rispetto dei limiti minimi di rendimento di combustione).
In caso invece l’edificio disponga già di una diagnosi energetica, sottoscritta nei cinque anni precedenti all’ispezione, la medesima è idonea al soddisfacimento degli adempimenti richiesti, purché integrata in base alle indicazioni della nuova deliberazione.
Quanto ai termini di presentazione dalla diagnosi energetica, questi ultimi possono essere differiti per motivata necessità riconosciuta dall’Autorità Competente.

5.4 Sanzioni

La mancata presentazione della diagnosi energetica, entro i termini indicati, comporta l’obbligo di provvedere, entro i successivi novanta giorni, alla sostituzione del generatore di calore, oltreché, ove non si sia proceduto in tal senso, al pagamento di una sanzione da mille a diecimila euro, di cui al punto 23, paragrafo 5, lettera i delle disposizioni allegate alla D.g.r. 3502/2020 (mancato rispetto dei requisiti previsti per l’installazione di impianti termici o per la sostituzione di generatori).

6 Conclusioni

Si evince quindi come la regolamentazione vigente indirizzi ormai verso un approccio sempre più strutturato e integrato, il quale consenta, attraverso valutazioni complessive ed esaustive, il raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali.

A tale scopo, non ci si può esimere dall’esecuzione di una diagnosi energetica, la quale riassume in sé, in quanto procedura sistematica e articolata, tutti i passaggi essenziali (raccolta dei dati, analisi energetica dell’edificio, calibrazione e validazione del modello di calcolo, simulazione delle opere di efficientamento, valutazione economica delle opere prospettate).

Una sintesi delle novità relative alla D.g.r. n. XII/816 è riportata anche su “Sole 24 Ore online” - “Lavori & Tecnologie” del 04 novembre 2023
Pubblicato il: 19/04/2024
Autore: Donatella Soma – Amministratore, supporto tecnico, editoria e normativa Edilclima