La diagnosi energetica degli edifici: 10 risposte a 10 domande essenziali

La diagnosi energetica degli edifici: 10 risposte a 10 domande essenziali

Di diagnosi energetica si parla ormai sempre più spesso. Rispetto al passato è divenuto un concetto più familiare, che ricorre in vari ambiti. Ma siamo sicuri di sapere davvero tutto? Proviamo a porci alcune domande e a cercare le relative risposte. Esploreremo così alcuni punti cruciali, che non si può fare a meno di conoscere.

1 Che cosa si intende per diagnosi energetica?

Per diagnosi energetica (DE) o audit energetico si intende, ai sensi del D.Lgs. 102/14, una procedura sistematica volta ad analizzare i consumi energetici di un sistema (edificio, attività, servizio), a valutarne le possibili opportunità di efficientamento (sotto il profilo dei costi-benefici), e a riferirne in merito ai risultati ottenuti.

2 Qual è la normativa di riferimento?

La diagnosi energetica è regolamentata dal pacchetto europeo UNI CEI EN 16247, articolato in cinque parti distinte (dati generali, edifici, processi, trasporti, competenze dell’auditor). A tale pacchetto si collegano le specifiche linee guida nazionali, costituite, rispettivamente, dai rapporti tecnici UNI/TR 11775 (edifici) e UNI/TR 11824 (trasporti). Si aggiungono, oltre alla normativa di base inerente ai calcoli energetici (pacchetto EPBD, specifiche tecniche UNI/TS 11300), anche quella attinente alle valutazioni economiche (UNI EN 15459, UNI CEI EN 17463).

3 Quali sono i passaggi essenziali?

La diagnosi energetica si basa su regole precise e si articola, ai sensi della normativa vigente, in alcuni passaggi fondamentali:

  • costruzione e validazione del modello di calcolo;
  • simulazione degli interventi migliorativi;
  • esecuzione dell'analisi economica;
  • redazione della relazione di diagnosi energetica.

Lo schema di flusso dettagliato della diagnosi energetica è rappresentato nella figura 1.

Schema di flusso dettagliato della diagnosi energetica

Fig. 1 Schema di flusso dettagliato della diagnosi energetica
(secondo UNI/TR 11775, par. 6.1, fig. 2, e UNI CEI EN 16247-1, appendice A, fig. A.1)

4 Perché è fondamentale?

La diagnosi energetica è fondamentale perché costituisce il presupposto di base per qualsiasi valutazione energetica. La parola chiave dell’attuale regolamentazione, nazionale ed europea, è la seguente: efficientamento energetico. Basti pensare alla nuova Direttiva EPBD IV, oltreché all’intero contesto programmatico e regolatorio. Ma per simulare qualsiasi opera di efficientamento, occorre proprio una diagnosi energetica. In altri termini, si tratta dello strumento chiave alla base del processo di transizione digitale ed energetica, consentendo di:

  • identificare il punto di partenza;
  • tracciare la road map degli interventi;
  • definire il punto di arrivo.

Alcuni esempi concreti? La progettazione di interventi di efficientamento energetico, le valutazioni di accesso ai benefici fiscali, le analisi di esimenza dagli obblighi di contabilizzazione: tutte queste casistiche richiedono l’esecuzione di una diagnosi energetica.

Diagnosi energetica e studio di fattibilità: che differenza c’è?

Spesso si sente parlare di studio di fattibilità. Ma che differenza c’è rispetto alla diagnosi energetica? Lo studio di fattibilità si esegue, di regola, per le valutazioni di accesso ai benefici fiscali e, pur ricomprendendo anche una diagnosi energetica, contiene alcuni passi aggiuntivi, vale a dire le verifiche legate ai requisiti minimi di progetto (D.M. 26.06.15) e ai requisiti tecnici (D.M. 06.08.20).

5 Perché è un'attività evoluta?

Proprio perché costituisce uno strumento chiave, la diagnosi energetica rappresenta un'attività particolarmente evoluta, la più elevata nell'ambito delle analisi energetiche relative agli edifici. Le motivazioni principali:

  • si fonda su una valutazione A3 (adattata all'utenza), diretta cioè alla costruzione di un modello di calcolo il più possibile preciso e alla quantificazione dei consumi reali dell'edificio;
  • richiede una particolare attenzione all'analisi critica e all'interpretazione dei risultati, ai fini ad esempio della validazione del modello e dell'identificazione del set di interventi più efficace;
  • comprende valutazioni multidisciplinari e integrate (energetiche, economiche, ambientali);
  • prevede numerosi punti di verifica e di valutazione;
  • è connotata da una modellazione multipla dell'edificio.

Modellazione multipla: quali sono le casistiche?
Va rimarcato come la diagnosi energetica si incentri soprattutto su una valutazione A3, costituente il fulcro dell’analisi, ma preveda, di fatto, alcune valutazioni aggiuntive: comprende infatti, oltre a simulazioni progettuali (modellazione degli interventi), anche l’esecuzione di una classificazione energetica (classe dell’edificio ante e post intervento).
Tutto ciò avvalora la maggior complessità e valenza della diagnosi energetica, tale da ricomprendere in sé simulazioni multiple: edificio reale e di progetto, dati climatici convenzionali o reali, valutazioni semplici o miste. Riassumiamo nello schema seguente tutte le possibili valutazioni coinvolte nella diagnosi energetica:

Passaggio

Modalità di valutazione

Dati climatici

Costruzione e validazione del modello

A3

Reali

Simulazione degli interventi migliorativi e analisi economica

A3 (stato di fatto)/A3+A1 (singoli scenari)

Convenzionali o reali

Classificazione energetica

A2 (stato di fatto)/A1 (singoli scenari)

Convenzionali

6 Quando è obbligatoria?

Per quanto sopra esposto la diagnosi energetica è senz'altro sempre necessaria. Ci sono però alcuni casi in cui il legislatore ha identificato non solo una necessità, ma anche un obbligo preciso. Riassumiamoli nel prospetto seguente.

Prospetto 1 Casistiche di obbligatorietà della diagnosi energetica

Ambito di applicazione

Argomento

Regolamento

Prescrizione

Edifici civili e pubblici

Requisiti minimi di progetto

DM 26.06.15, allegato 1, art. 5.3, comma 1

In caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale superiore o uguale a 100 kW, compreso il distacco dall'impianto centralizzato di anche un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto, che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di progetto, sulla base dei risultati della diagnosi energetica. Quest'ultima deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:

impianto centralizzato provvisto di caldaia a condensazione (casistica 1) e di pompa di calore elettrica o a gas (casistica 2), oltreché, in entrambi i casi, di termoregolazione e contabilizzazione per singola unità abitativa;

le possibili integrazioni delle casistiche di cui sopra con un impianto solare termico;

impianto di cogenerazione centralizzato;

stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente, come definita dal D.Lgs. 102/14;

per gli edifici non residenziali, installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti (BACS) conforme al livello B, come definito dalla norma EN 15232.

La medesima prescrizione è prevista dalla nuova bozza del decreto requisiti minimi, in corso di elaborazione.

Conto termico 3.0

Bozza nuovo decreto, art. 15 e allegato 1 (art. 4)

Le richieste di incentivo devono essere corredate di una diagnosi energetica ante intervento, oltreché diun attestato di prestazione energetica post intervento, in caso dei seguenti interventi:

isolamento termico delle superfici opache;

trasformazione degli edifici esistenti in edifici nZeb;

sostituzione di chiusure trasparenti, installazione di schermature solari, produzione di energia termica da fonti rinnovabili e da sistemi efficienti (in caso l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale superiore o uguale a 200 kW).

Le diagnosi energetiche devono essere conformi alle norme tecniche UNI CEI EN 16247 e rispettare i criteri minimi previsti dal D.Lgs. 102/14, allegato 2. Gli attestati di prestazione energetica devono essere invece conformi al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., ai relativi decreti attuativi (D.M. 26.06.15) e alle pertinenti disposizioni regionali, ove presenti.

Edifici pubblici

Servizi energia

D.Lgs. 115/08, art. 13, comma 1

Per gli edifici pubblici o ad uso pubblico è previsto l'obbligo di diagnosi energetica in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie, che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio, delimitante il volume lordo riscaldato.

CAM (criteri ambientali minimi)

D.M. 23.06.22, art. 2.4.1

Il progetto di fattibilità tecnico-economica per le ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello degli edifici deve essere predisposto sulla base di:

in caso di superficie utile superiore o uguale a 1000 m2 e inferiore a 5000 m2, una diagnosi energetica standard, eseguita con il metodo quasi stazionario;

in caso di superficie utile superiore o uguale a 5000 m2, una diagnosi energetica dinamica, in cui cioè il calcolo del fabbisogno per il riscaldamento e il raffrescamento sia eseguito con il metodo dinamico orario, fornito dalla norma UNI EN ISO 52016-1.

In entrambi i casi, la diagnosi deve essere conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1-2 e deve essere supportata da una valutazione costi-benefici basata sui costi del ciclo di vita, in conformità alla UNI EN 15459.

La relazione di diagnosi energetica deve essere elaborata da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), certificato ai sensi della norma UNI CEI 1133, oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo), certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352, come previsto dal D.Lgs. 102/14, art. 12.

CAM EPC (criteri ambientali minimi dei contratti a prestazione energetica)

D.M. 12.08.24, allegato 1, art. 1.2.1

Tra i documenti di gara deve essere messa a disposizione, da parte dell'affidatario, una diagnosi energetica (DE) dei sistemi edificio-impianto oggetto di intervento, redatta ai sensi della norma UNI CEI EN 16247. Tale diagnosi deve dettagliare, per ciascun sistema, una serie di informazioni, tra cui:

i dati tecnici e la documentazione disponibile (disegni, rilievi, libretti di impianto, certificazioni e diagnosi energetiche pregresse);

i dati di consumo relativi agli ultimi tre anni (oltre alla copia delle fatture di fornitura dei vettori energetici), compilando, per ogni annualità, la tabella di cui all'appendice 1 (baseline);

i dati inerenti ai precedenti affidamenti del servizio di gestione o di servizi energetici integrati;

i dati relativi ai requisiti di comfort termo-igrometrico e di qualità dell'aria, ai fabbisogni di acqua calda sanitaria e di illuminazione dei singoli ambienti e alle caratteristiche/tipologie degli utilizzatori dei sistemi edificio-impianto, tenuto conto delle normative vigenti in tema di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

Edifici civili

(Regione Lombardia)

Sostituzione generatori di calore

D.g.r. XII/816, capitolo 19, paragrafo 5

In caso di impianti termici civili di potenza utile nominale complessiva superiore a 116,3 kW e contraddistinti dalla presenza di uno o più generatori di età superiore a quindici anni, sussiste l'obbligo di redazione di una diagnosi energetica, effettuata in conformità alle norme UNI CEI EN 16247-1-2. Tale diagnosi deve evidenziare, oltre all'assolvimento dell'obbligo di termoregolazione e contabilizzazione (fatto salvo il caso di non fattibilità tecnico-economica, secondo UNI EN 15459 e UNI/TS 11819), anche l'indicazione dei possibili interventi di efficientamento e del loro corrispondente impatto sulla classe energetica (considerati sia singolarmente sia nel loro complesso).

 

Analisi economica: semplificata o dettagliata?
Il rapporto tecnico UNI/TR 11775 prescrive che, ai fini della diagnosi energetica degli edifici, può essere effettuato un calcolo del tempo di ritorno semplice. Non sono tuttavia escluse anche analisi più dettagliate, basate sull’attualizzazione del capitale, secondo il metodo dalla UNI EN 15459. Va inoltre tenuto presente come quest’ultima venga, in alcuni casi specifici (contabilizzazione del calore, CAM, ispezioni di impianto in Regione Lombardia), richiamata dalla legge (D.Lgs. 102/14, D.M. 23.05.22, D.g.r. XII/816), divenendo quindi di applicazione obbligatoria. 

7 Chi può eseguirla?

La diagnosi energetica degli edifici può essere redatta da un professionista abilitato, iscritto cioè a un albo professionale. Fanno eccezione le diagnosi previste dal decreto CAM per gli edifici pubblici, che, in analogia con quelle industriali (D.Lgs. 102/14), devono essere elaborate da un soggetto certificato (ESCo, EGE).

8 Cosa si intende per diagnosi energetica di qualità?

Il concetto di diagnosi energetica "di alta qualità" è stato introdotto, ad esempio, dal D.Lgs. 115/08. In tale decreto si parla, infatti, all'art. 18, comma 1, di "sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica, applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali".
Ma da cosa dipende la "qualità" di una diagnosi? L'unico criterio davvero oggettivo è costituito dall'applicazione della buona tecnica (rispetto dei principi matematici e fisici) e dalla conformità alla regola dell'arte, vale a dire alla normativa vigente.

9 Qual è la garanzia di conformità al D.Lgs. 102/14?

Sulla base di chiarimenti formulati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI), la conformità ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 102/14, allegato 2 (definiti per il contesto industriale, ma estendibili, per analogia, a anche a quello civile), è garantita dall'adeguamento al pacchetto UNI CEI EN 16247.

10 La relazione deve rispondere a un modello preciso?

Non esiste un modello obbligatorio, ma vale sempre la conformità alla regola dell'arte. Il rapporto tecnico UNI/TR 11775 fornisce, all'appendice B, un modello di riferimento, non vincolante ma esemplificativo.

Pubblicato il: 12/05/2025
Autore: Donatella Soma - Supporto Tecnico ed Editoria Edilclima