Dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza

Dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza

Una “check list” finalizzata alla verifica di conformità alla legislazione vigente delle centrali termiche a gas e alla redazione della “dichiarazione di rispondenza”

Il D.P.R. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ...omissis...”, all’art.6 “Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva”, recita:

  1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo ...omissis...
  2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
  3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.
  4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi.
    In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
  5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l’organismo da loro eventualmente delegato:
  • a)  della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
  • b)  della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
  • c)   della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell’impianto.

...omissis...

Alla luce di queste disposizioni, non sempre note ad amministratori e proprietari, e della complessità delle norme tecniche e regolamentari riguardanti gli impianti, si può ritenere che molte deleghe di responsabilità siano nulle, per cui in caso di incidente le relative responsabilità ricadono su proprietari o amministratori ignari, in quanto convinti di aver delegato le responsabilità ad un terzo.

D’altra parte, la verifica di rispondenza dell’impianto a norme e leggi non è affatto semplice, né per i proprietari responsabili, né per i tecnici che sono eventualmente chiamati a certificarla.

QUALCHE CONSIGLIO

  • A.  Per i nuovi edifici una dichiarazione di conformità correttamente compilata dovrebbe costituire una garanzia sufficiente. Occorre verificarla, tenendo presente l’art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 che così recita:
    1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
    2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
    3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.
      Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
    4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
    5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II  può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
    6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni,nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
  • B.  Per gli edifici esistenti è invece difficile reperire una dichiarazione di conformità che si riferisca all’intero impianto. In questi casi infatti la dichiarazione di conformità si riferisce solo all’ultimo lavoro eseguito dall’impresa installatrice; può trattarsi solo di una modifica, ampliamento o semplicemente di una sostituzione di componenti o di una riparazione. Anche tenendo conto del comma 3, di cui sopra, è difficile reperire una dichiarazione di conformità che fornisca esplicite garanzie di conformità dell’intero impianto.
    In questi casi è quindi opportuno ricorrere alla “dichiarazione di rispondenza” di cui al comma 6.

P2057 Art. FS GL Fig. 1

LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

La dichiarazione di rispondenza di cui al comma 6, dell’art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 richiede, in particolare per le centrali termiche a gas, un particolare impegno ed una notevole professionalità e competenza a causa di una normativa tecnica e regolamentare molto severa e dettagliata, d’altra parte necessaria per garantire la sicurezza con l’uso del gas.

Da anni i tecnici del settore chiedono a Edilclima un programma che li aiuti a districarsi in questo complesso di norme, differenziate anche per le diverse situazioni delle svariate centrali termiche.

Oggi è finalmente disponibile "EC746 Check list centrali termiche" che, quale vera e propria guida, accompagna il termotecnico sul posto per verificare tutto quanto è necessario a garantire la conformità dell’impianto alle vigenti norme.

Nel caso ci siano delle lacune, il programma fornisce una lista degli interventi necessari per raggiungere la conformità facilitando in tal modo le successive verifiche, fino a raggiungere le condizioni necessarie per il rilascio della “dichiarazione di conformità”.

Tale documento è l’unica vera garanzia per proprietari ed amministratori che intendono delegare la responsabilità ad un terzo, come pure per i delegati, che hanno così la garanzia di operare in linea con le disposizioni di legge.

 

Pubblicato il: 31/12/2019
Sezione: Impiantistica
Autore: G. Luotti, F. Soma