IL D.M. 3.9.2021 (Minicodice) Principali Prescrizioni

IL D.M. 3.9.2021 (Minicodice) Principali Prescrizioni

Il 29 ottobre è entrato in vigore il D.M. 3.9.2021 “‘Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Questo decreto è stato definito dagli addetti ai lavori “Minicodice” per le analogie (seppur semplificate) rispetto all’allegato I del DM 3.8.2015.

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EC774 - Relazioni vigili del fuoco e strategie antincendio

 

In questo articolo cercheremo di puntualizzare le principali prescrizioni che occorrerà rispettare per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro (così come definiti dall’articolo 62 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81), escludendo le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo.

D.Lgs. 9.4.2008, n. 81
Art. 62 - comma 1
Definizioni

1.    Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro […]

Le modalità di applicazione sono descritte nell’articolo 3 del decreto, in cui si ribadisce che tutti i luoghi di lavoro, che non siano a basso rischio di incendio e che non abbiano una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, devono seguire le specifiche del DM 3.8.2015 in merito ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio (estendendo di fatto l’applicazione del codice a tutti i luoghi di lavoro).

DM 3.9.2021 - Art. 3
Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio
della sicurezza antincendio

1.    Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2.    Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

3.    Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

4.    Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Altrettanto importanti sono le disposizioni transitorie, che definiscono quando occorre applicare questo decreto nei luoghi di lavori esistenti, facendo riferimento ai casi riportati nell’articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 9.4.2008, n. 81
Art. 29, comma 3
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

3.    La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. […]

Il decreto, all’Allegato I, si dedica esclusivamente ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definendo le prescrizioni che devono essere contemporaneamente rispettate per poter essere considerati tali:

  • devono essere ubicati all’interno di attività non soggette (ovvero non presenti nell’elenco dell’Allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale;
  • devono avere un affollamento complessivo non maggiore di 100 occupanti;
  • devono avere una superficie lorda complessiva non maggiore di 1.000 m²;
  • devono avere i piani situati a quote non inferiori a -5 metri e non superiori a 24 metri;
  • non devono essere presenti (e nemmeno trattati) al loro interno materiali combustibili in quantità significative (per questa valutazione il decreto suggerisce un carico di incendio specifico qf di 900 MJ/m² come valore limite da considerare);
  • non devono essere presenti (e nemmeno trattate) al loro interno sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • non devono effettuarsi al loro interno lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Dopo aver verificato che il luogo di lavoro rientri nei parametri richiesti, occorre procedere alla valutazione del rischio di incendio, che deve comprendere almeno alcuni punti specifici descritti dal decreto:

  • individuazione dei pericoli di incendio (valutando le sorgenti di innesco, i materiali presenti, le interazioni tra inneschi e combustibili, ecc.);
  • descrizione del contesto e dell’ambiente nel quale i pericoli sono inseriti (valutando il layout aziendale, i distanziamenti, le separazioni, le caratteristiche degli edifici, ecc.);
  • determinazione della quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • valutazione (qualitativa o quantitativa) delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • individuazione delle misure che possono eventualmente rimuovere o ridurre i pericoli che determinano i rischi significativi.

Dopo aver completato la valutazione del rischio, il decreto descrive le strategie antincendio che occorre rispettare, con la stessa sequenza già nota per l’applicazione del “Codice di prevenzione incendi”, escludendo le strategie relative a Reazione al fuoco e Resistenza al fuoco.

Le prescrizioni richieste, anche se meno restrittive rispetto a quelle già introdotte dal DM 18.10.2019, sono, in alcuni casi, altrettanto precise e specifiche, come ad esempio per la caratterizzazione del sistema di esodo, che è descritto puntualmente indicando i limiti da rispettare in merito a lunghezze totali, corridoi ciechi e affollamento.
In altri casi invece le prescrizioni possono essere considerate “suggerimenti”, come ad esempio nel caso della compartimentazione, in cui il decreto indica che “possono essere adottate” alcune misure specifiche, ma lascia al tecnico ampia discrezionalità.

Pubblicato il: 31/12/2022
Sezione: Impiantistica
Autore: GABRIELE LUOTTI e ALESSIA GUZZO