Diagnosi energetica e Conto Termico 3.0: obblighi, requisiti e opportunità
Premessa
Il Conto Termico 3.0, disciplinato dal D.M. 07.08.25 e in vigore dal 25.12.25, concorre a schiudere nuove opportunità per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, richiedendo allo stesso tempo il soddisfacimento di altrettanti requisiti.
Per Conto Termico si intende un meccanismo di incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica di piccole dimensioni, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili e da sistemi ad alta efficienza, in immobili esistenti (edifici, parti di edifici o unità immobiliari) dotati di impianti di climatizzazione.
Il sistema di incentivazione e gli interventi incentivati
L’incentivazione consiste in un contributo a fondo perduto, la cui percentuale può variare dal 40% al 65%, fino a raggiungere, in alcuni specifici casi, anche il 100%. Gli interventi incentivati sono molteplici, spaziando dall’involucro agli impianti. La “ratio” sottostante gli interventi integra una riduzione dei fabbisogni di energia utile con l’adozione di tecnologie efficienti e sostenibili, presupponendo un’analisi energetica e una progettazione strutturate.

Figura 1 Riepilogo degli interventi incentivati
L’obbligo di diagnosi energetica
Il conseguimento degli incentivi non è scontato, ma è subordinato all’assolvimento di determinati adempimenti, tra cui l’esecuzione di una diagnosi energetica. Il D.M. 07.08.25 prescrive infatti, all’art. 15, che le richieste di incentivo siano corredate da una diagnosi energetica e da un attestato di prestazione energetica (APE), rispettivamente precedente e successivo all’intervento.
Tale obbligo sussiste sempre nei seguenti casi:
- isolamento di superfici opache (art. 5, comma 1, lettera a);
- trasformazione di edifici esistenti in edifici nZEB (art. 5, comma 1, lettera d).
Il medesimo obbligo sussiste inoltre, qualora gli interventi siano realizzati su un intero edificio con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale ≥ 20 kW, nei seguenti casi:
- sostituzione di chiusure trasparenti (art. 5, comma 1, lettera b);
- installazione di schermature solari (art. 5, comma 1, lettera c);
- interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e da sistemi ad alta efficienza (art. 8, comma 1).
I requisiti della diagnosi energetica
La diagnosi energetica e l’APE devono rispondere a una serie di requisiti e criteri di ammissibilità, definiti dall’allegato I al decreto, all’art. 4.
La diagnosi energetica deve:
- essere conforme alle norme UNI CEI EN 16247;
- essere redatta da un EGE (Esperto in Gestione dell’Energia), certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339, o da una ESCo (società che fornisce servizi energetici), certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352, come previsto dal D.Lgs. 102/14, art. 12;
- rispettare i criteri minimi previsti dal D.Lgs. 102/14, allegato 2.
L’APE deve essere invece conforme al D.Lgs. 192/05 e successive modifiche integrazioni, oltreché ai relativi decreti attuativi nazionali (D.M. 28.10.25 requisiti minimi e D.M. 26.06.15 linee guida per la certificazione energetica) e regionali.
La conformità alle norme UNI CEI EN 16247
La conformità alle norme UNI CEI EN 16247 (di cui la parte relativa alle diagnosi degli edifici è la seconda) presuppone, tenuto conto anche delle relative linee guida applicative nazionali (il rapporto tecnico UNI/TR 11775), l’applicazione di una procedura strutturata, contraddistinta da condizioni al contorno e da passaggi ben precisi. Tale procedura ricomprende, ad esempio:
- l’implementazione dello schema di flusso della diagnosi energetica, caratterizzato da una struttura logica consequenziale e da specifici punti di valutazione e verifica;
- la costruzione dell’inventario energetico (analisi dei consumi energetici reali);
- la costruzione e validazione del modello di calcolo, basata sull’adozione dei dati climatici mensili reali e sulla valutazione dei consumi mensili di almeno tre stagioni (in assenza delle misure si ricorre a stime, adeguatamente ragionate e motivate);
- la simulazione dei differenti scenari di efficientamento energetico, valutati sia singolarmente che nel loro complesso, in presenza e in assenza di incentivi;
- la valutazione dei costi-benefici (dove tra i benefici si considerano non solo gli aspetti energetici, ma anche quelli relativi al comfort, alla salubrità e al valore dell’immobile).
Gli interventi candidati all’ottenimento degli incentivi non dovrebbero dunque derivare da valutazioni improvvisate o superficiali, bensì essere il frutto di uno studio consapevole, equilibrato e ottimizzato, fondato proprio su una diagnosi energetica strutturata e rispettosa della regola dell’arte.
La conformità al D.Lgs. 102/14
L’allegato 2 al D.Lgs. 102/14 prescrive che gli audit energetici di qualità devono possedere i seguenti criteri minimi:
a) essere basati su dati di consumo operativi aggiornati, misurati e tracciabili, oltreché, per l’energia elettrica, sui profili di carico;
b) comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo energetico dell’edificio, attività, impianto o processo;
c) fondarsi, se possibile, sulla valutazione del costo del ciclo di vita, tenuto conto ad esempio dei valori residuali e dei tassi di sconto;
d) tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e individuare le opportunità di miglioramento più significative.
Il medesimo allegato precisa che gli audit devono consentire calcoli dettagliati e convalidati in relazione alle misure proposte, fornendo informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit costituiscono inoltre una base per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.
I chiarimenti del CTI e del MASE
Nel novembre 2016 il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha elaborato un documento denominato “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 102/14”. In tale documento si precisa, al punto 4.1, che “…Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell’allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4, e comunque rispetta quanto riportato nell’Allegato 2 al presente documento. Come riportato nell’Allegato 2, la procedura per l’esecuzione della diagnosi energetica prevede la messa a punto della “struttura energetica aziendale” che, attraverso un percorso strutturato a più livelli, consente di avere un quadro completo ed esaustivo della realtà dell’impresa…”
Va evidenziato che i chiarimenti si riferiscono, nello specifico, all’ambito industriale, ma appaiono del tutto estendibili anche a quello civile, stante la completa uniformità e coerenza che connota tutto il pacchetto UNI CEI EN 16247. La diagnosi energetica è infatti un concetto univoco, semplicemente declinabile in ambiti differenti.
A supporto di tali chiarimenti il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) ha elaborato una tabella comparativa, che mette in correlazione il D.Lgs. 102/14 (allegato 2) e le norme UNI CEI EN 16247-1-2-3-4 e UNI CEI EN ISO 50001. Nella tabella vengono riportati i singoli punti delle norme che maggiormente ricalcano i requisiti richiesti dal legislatore.
Non solo un obbligo formale, ma una leva progettuale
La legge prevede dunque l’assolvimento di alcuni adempimenti, comprensivi anche di precisi passi formali. Ma non si tratta solo di questo. Gli adempimenti formali sottendono attività sostanziali. La diagnosi energetica costituisce infatti uno strumento di valutazione fondamentale, senza il quale sarebbe impossibile identificare il set di interventi più adeguato.
Il cuore di tutto è costituito dalla costruzione di un modello di calcolo, una rappresentazione digitale dell’edificio, impostata secondo una valutazione A3 (tailored rating) ed effettivamente fedele, pertanto, alle condizioni reali. Solo in questo modo è possibile avere il controllo dei vari parametri in gioco e degli aspetti più significativi, identificando le differenti opzioni e il relativo rapporto costo-beneficio.
Ciò non significa, tuttavia, che non possano entrate in gioco anche ulteriori fattori, quali il comfort, la funzionalità, il valore dell’immobile e le aspettative del committente. L’importante è, però, avere consapevolezza e cognizione delle molteplici variabili e del loro impatto sugli scenari di progetto, in modo da effettuare valutazioni ragionate e argomentabili.
È questa la migliore garanzia, per il legislatore, che la simulazione degli interventi, così come l’ottenimento dei rispettivi benefici, si fondi su criteri davvero coerenti e oggettivi.
Il concetto di auto sostenibilità degli interventi
Un altro aspetto rilevante è che gli interventi dovrebbero essere, in linea di principio, auto sostenibili, ossia contraddistinti da VAN positivi e da tempi di ritorno ragionevoli, compatibili con le tecnologie impiegate. La legislazione stessa pone sempre più in evidenza il tema della fattibilità tecnico-economica, prevedendo in taluni casi prescrizioni specifiche (si pensi, a solo titolo di esempio, al nuovo decreto requisiti minimi e alle indicazioni relative all’implementazione dei BACS, il cui tempo di ritorno dovrebbe essere inferiore a 6 anni). Solo questo approccio può consentire un utilizzo razionale e ottimizzato degli incentivi: questi ultimi possono costituire un notevole supporto, la loro eventuale assenza non deve però compromettere la fattibilità dell’intervento. E anche in questo caso la diagnosi energetica costituisce uno strumento di valutazione basilare, consentendo di avere cognizione della redditività dei singoli interventi, rappresentabili sia in modo indipendente l’uno dall’altro sia congiuntamente.
Conclusioni
Diagnosi energetica, progetto, implementazione: tre step consecutivi, tutti nella stessa direzione. L’elemento cruciale: il modello di calcolo, sede di tutte le valutazioni. Il risultato atteso: il corretto equilibrio di tutti i parametri, dalla sostenibilità al comfort, dall’efficienza alla salubrità. Il modus operandi ottimale: un approccio strutturato, che unisca rigore procedurale e sensibilità progettuale.