Finanziaria 2026: pubblicata la nuova Legge di Bilancio

Finanziaria 2026: pubblicata la nuova Legge di Bilancio

Premessa

Come di regola, tra le prime novità del nuovo anno l’attenzione è rivolta ai bonus fiscali, spesso rimodulati e adeguati. Cosa è cambiato nel 2026? L’emanazione della L. 199/25 (Finanziaria 2026), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.25, chiarisce tutti i dubbi, definendo le nuove regole e modificando, all’art. 1, comma 22, le disposizioni preesistenti (D.L. 63/13, L. 90/13). Le nuove disposizioni, volte alla revisione delle aliquote e delle scadenze per il triennio 2026-2028, sono in vigore da 1° gennaio 2026. Eccone una panoramica sintetica.

Continuità con il passato e conservazione dei bonus ordinari

Il nuovo regime non riserva sorprese eclatanti: si evince una tendenza al mantenimento e alla proroga delle aliquote preesistenti, senza variazioni significative. Vengono infatti confermati i bonus ordinari (Bonus Casa, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Mobili). Punti fermi, in una logica di stabilità operativa, sono i seguenti:

  • assenza di decurtazioni immediate (proroga al 2026 delle condizioni previste per il 2025);
  • configurazione come detrazioni dall’imposta lorda, ripartite in dieci quote annuali di pari importo;
  • riconoscimento vincolato al rispetto di requisiti tecnici e procedurali.

Un aspetto significativo: si conferma l’applicazione, per il 2026, delle aliquote pari al 50% (per l’abitazione principale) e al 36% (per gli altri immobili). Nessuna proroga per il bonus Barriere Architettoniche (art. 119-ter del D.L. 34/20, L.77/20), esauritosi nel 2025. Riassumiamo nel prospetto seguente i punti essenziali, per avere tutto a portata di mano.

Finanziaria 2026 - Riepilogo di aliquote e scadenze 

Finanziaria2026 Tab1

 (*) Per “abitazione principale” si intende quella in cui i proprietari (persone fisiche possidenti), i titolari di altri diritti reali o i relativi familiari dimorino stabilmente (si tratta dunque di abitazioni ad uso residenziale).
(**) Detrazione a regime prevista dall’art. 16-bis del TUIR - D.P.R. 917/86.

Incentivi per le imprese: iper-ammortamento al posto del credito di imposta

Significativa attenzione viene dedicata alle imprese, per le quali vengono stanziati 4 miliardi di euro sui 22 complessivi. Con la nuova disciplina entra in vigore l’iper-ammortamento, in sostituzione del credito di imposta Transizione 4.0 e 5.0. L’art. 1, commi 427-437, introduce una maxi deduzione delle quote di ammortamento per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

La norma prevede, ai fini fiscali, una maggiorazione del costo di acquisto con aliquota variabile dal 180% al 50% in base all’importo dell’investimento. La maggiorazione è riconosciuta soltanto con validità fiscale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria. Si tratta di un ritorno al passato, seppur contraddistinto da novità operative (durata, condizioni oggettive e soggettive, modalità di accesso, vincoli applicativi).
L’agevolazione ha per oggetto i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0, di cui all’allegato IV. Tra i beni agevolabili rientrano anche quelli materiali nuovi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
La fruibilità dell’iper-ammortamento è subordinata, per tutti i beni (apparecchiature e software), al fatto che questi siano prodotti in Stati appartenenti all’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Per il fotovoltaico, sono ammessi solo i moduli di tipo B e C (efficienza ≥ 23,5%), mentre restano esclusi quelli di tipo A.

Iper-ammortamento - L’agevolazione in sintesi

Finanziaria2026 Tab2

Credito di imposta per le imprese energivore

Per le imprese a forte consumo di energia elettrica (art. 1, commi 962-965) è previsto, per l’anno 2026, un credito d’imposta (aliquote dal 35% al 45%) finalizzato ad agevolare gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (strumentali all’impresa, rispondenti ai requisiti del regime Transizione 4.0 ed effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025), nella stessa misura prevista dal regime Transizione 5.0. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro e utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Conclusioni

Il 2026 appare quindi come un anno di consolidamento e di transizione, in attesa di future revisioni dei bonus. In tale contesto, appaiono confermati anche tutti gli aspetti procedurali e prestazionali, tali da rendere le pratiche di accesso agli incentivi non una mera procedura amministrativa, bensì un’attività strutturata, richiedente competenze tecniche e progettuali. Le valutazioni economiche e fiscali si fondono con quelle edili, impiantistiche ed energetiche, in un quadro sempre più complesso e multidisciplinare.
Nel quadro complessivo, va inoltre prestata particolare attenzione al Conto termico 3.0, costituente oggi un incentivo significativo per gli interventi di riqualificazione di piccole dimensioni, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili.
Fermo restando che i meccanismi di incentivazione possono costituire un valido supporto, ma gli elementi cardine restano sempre la corretta progettazione e l’efficacia dell’intervento: occorre infatti puntare ad opere ottimizzate e autosostenibili.

 

Pubblicato il: 20/01/2026
Autore: Donatella Soma - Supporto tecnico ed editoria Edilclima