
Conto termico e requisiti minimi: approvate le nuove versioni
Sono stati di recente approvati due importanti regolamenti, da tempo attesi. La pubblicazione è prevista, presumibilmente, a breve: facciamo il punto sulle principali novità.
1 Premessa
Il prossimo autunno si prospetta ricco di significativi sviluppi per i professionisti del settore energetico. Sono infatti in dirittura di arrivo due provvedimenti tanto rilevanti quanto attesi.
Il 31.07.25 è stato approvato in Conferenza unificata il nuovo decreto “requisiti minimi”, che sostituirà l’attuale D.M. 26.06.15. A pochi giorni di distanza, il 06.08.25, è stato quindi approvato, nella medesima sede, il nuovo Conto termico 3.0, che subentrerà al preesistente (disciplinato dal D.M. 16.02.16).
Il prossimo step sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che sancirà l’emanazione dei decreti.
L’entrata in vigore, ossia l’applicazione effettiva, non sarà tuttavia immediata, ma avverrà, rispettivamente, a 90 giorni (per il Conto termico) e a 180 giorni (per i requisiti minimi) dalla pubblicazione.
Disporremo dunque di tutti i tempi necessari per studiare, approfondire e analizzare i nuovi decreti, sciogliendo possibili dubbi e criticità interpretative.
Nel frattempo, riepiloghiamo le principali novità e i punti di attenzione. L’impatto per i progettisti si preannuncia, probabilmente, non irrilevante. Sembra ci siano buoni presupposti per un’ottimizzazione del flusso di lavoro (si pensi, ad esempio, al miglioramento dei meccanismi di verifica) e per l’apertura di nuove opportunità (incentivi più mirati ed efficaci).
2 Nuovo decreto requisiti minimi
L’aggiornamento del decreto “requisiti minimi” in corso ormai da anni e supportato dal Gruppo Consultivo “Legge 90” del CTI (Comitato Termotecnico Italiano), è diretto a tre scopi principali: non solo dare attuazione al D.Lgs. 48/20 (che recepisce la Direttiva EPBD III e modifica il D.Lgs. 192/05), ma anche includere alcune FAQ ministeriali (elaborate tra il 2015 e 2018) e apportare alcune ottimizzazioni al meccanismo di verifica. Le principali novità introdotte sono le seguenti:
- definizione di un nuovo edificio di riferimento, comprensivo dei ponti termici;
- introduzione di nuovi criteri di verifica delle trasmittanze termiche e del parametro H’T;
- introduzione, per gli edifici provvisti di posi auto, degli obblighi relativi ai dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici;
- elaborazione di un nuovo metodo di calcolo dei fattori di allocazione della cogenerazione;
- aggiornamento dei requisiti relativi alle pompe di calore e alle macchine frigorifere;
- introduzione di maggiori dettagli in merito alle tipologie di intervento e agli edifici a energia quasi zero;
- integrazione di alcuni chiarimenti in relazione a determinati parametri (fattore di trasmissione solare totale, indici di prestazioni energetica, efficienze);
- formulazione di precisazioni e integrazioni su specifiche tematiche (benessere ambientale, prestazioni estive, automazione, trasporto, sicurezza, regolazione, sistemi alternativi ad alta efficienza, relazione tecnica di progetto).
3 Nuovo Conto termico 3.0
L’aggiornamento della disciplina inerente al Conto termico è stato innescato e indirizzato dall’attuale contesto nazionale ed europeo, contraddistinto dalla recente emanazione di numerosi provvedimenti normativi e programmatici. Si pensi, a solo titolo di esempio, al “Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria”, alla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia” e alla “Proposta di revisione del PNIEC (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima)”. Si aggiungono le Direttive europee sul rendimento energetico (EED), sull’efficienza energetica (EPBD) e sulla promozione delle fonti rinnovabili (RED). La strategia tracciata appare univoca: un approccio sempre più orientato all’efficientamento energetico, alla sostenibilità e all’utilizzo delle fonti rinnovabili. In linea con tutto ciò, si è resa necessaria una revisione del Conto termico. Le principali novità, riguardanti i soggetti ammessi, le tipologie di interventi incentivati e l’entità degli incentivi, sono così riassumibili:
- soggetti ammessi agli incentivi:
- estensione dei beneficiari al terzo settore e alle comunità energetiche;
- estensione anche ai soggetti privati, limitatamente all’ambito civile non residenziale, degli incentivi correlati agli interventi di efficienza energetica (precedentemente riconosciuti solo alle pubbliche amministrazioni);
- interventi incentivati:
- ampliamento e diversificazione degli interventi ammissibili, che includono anche l’installazione degli impianti solari fotovoltaici, dei relativi sistemi di accumulo e delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, se contestuali alla sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore elettrica;
- aggiunta di specificazioni in merito ai sistemi di schermatura solare (esposizioni, caratteristiche);
- eliminazione degli interventi di installazione delle caldaie a condensazione;
- ampliamento degli interventi finalizzati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in cui vengono inclusi, se alimentati mediante queste ultime, anche l’allacciamento alle reti di teleriscaldamento e l’installazione dei sistemi di microcogenerazione;
- enfatizzazione del tema della contabilizzazione del calore, il quale viene rimarcato in riferimento sia agli interventi di building automation sia a quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- massimali ed entità degli incentivi:
- revisione dei massimali di spesa, specifici e assoluti, tenuto conto dell’evoluzione dei prezzi di mercato;
- innalzamento dell’incentivo al 100% delle spese ammissibili per determinate casistiche (edifici pubblici in piccoli comuni o adibiti a uso scolastico/ospedaliero).
4 Gli aggiornamenti del software Edilclima
Il software di Edilclima è già pronto per l’applicazione delle nuove disposizioni, che i progettisti potranno così sperimentare e utilizzare fin da subito.
In particolare EC701 v.15, il modulo finalizzato al progetto e alle verifiche del sistema edificio-impianto, recepisce le prescrizioni del nuovo decreto “requisiti minimi”.
Figura 1 - EC701 v.15
EC778 v.4, il modulo dedicato all’elaborazione delle pratiche di incentivazione fiscale, implementerà invece le disposizioni del nuovo Conto termico 3.0 (la nuova versione sarà disponibile a breve, in concomitanza con la pubblicazione ufficiale del decreto).
I professionisti avranno dunque a disposizione strumenti mirati ed efficaci, che consentiranno loro di affrontare in modo tempestivo ed esaustivo i significativi cambiamenti in atto.
Figura 2 - EC778 v.4