Il D.Lgs. 199/21: principali novità ed aspetti significativi

Il D.Lgs. 199/21: principali novità ed aspetti significativi

PREMESSA

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30.11.2021, il D.Lgs. n. 199 del 08.11.21, costituente attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001, relativa alla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili. Scopo del decreto, noto come il nuovo “decreto rinnovabili”, è accelerare la crescita sostenibile nazionale, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione posti a livello europeo.
Il decreto, in vigore dal 15.12.21, disciplina, all’art. 26 ed all’allegato 3, le verifiche di legge relative all’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, aspetto precedentemente definito dal D.Lgs. 28/11 (attuazione della direttiva 2009/28/CE), art. 11 ed allegato 3.
Le nuove disposizioni introducono, rispetto alla regolamentazione precedente, maggiori specificazioni ed obblighi più severi, seppur riconfermandone, nel contempo, l’impostazione generale ed i principi chiave.
Tali disposizioni si applicano a partire dal 13.06.22 (decorsi cioè centoottanta giorni dalla pubblicazione del decreto), data in cui si considerano abrogate le disposizioni precedenti.
Un riepilogo delle principali differenze, così come delle più significative specificazioni ed analogie, rispetto al D.Lgs. 28/11, è riportato nel prospetto 1.

Il software EC701 - Progetto e verifiche edificio-impianto è aggiornato al Decreto Rinnovabili.

 

PROSPETTO 1 - RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DIFFERENZE, SPECIFICAZIONI ED ANALOGIE RISPETTO AL D.LGS. 28/11

ARGOMENTO DESCRIZIONE
Ambito di applicazione Riconferma, quale ambito di applicazione del decreto, delle medesime casistiche precedentemente definite dal D.Lgs. 28/11 (nuova costruzione, ristrutturazione rilevante), con la specifica esclusione, però, degli edifici di cui al D.M. 26.06.15 “linee guida nazionali per la certificazione energetica”, appendice A (per i quali non sussiste cioè l’obbligo di redazione dell’APE).
Quota rinnovabile Definizione di obblighi, relativamente alla verifica della quota rinnovabile, più severi (valore minimo incrementato dal 50 al 60%).
Effetto Joule Esclusione, ai fini del soddisfacimento dell’obbligo relativo alla quota rinnovabile, coerentemente con l’impostazione già definita dal decreto “requisiti minimi”, dei contributi di energia elettrica destinati esclusivamente alla produzione di calore per effetto Joule (es. fotovoltaico abbinato a radiatori elettrici).
Teleriscaldamento/
teleraffrescamento
Esonero, con riguardo alla verifica della quota rinnovabile, non solo degli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento, ma anche di quelli allacciati ad una rete di teleraffrescamento: in entrambi i casi la condizione è che si soddisfi, mediante il collegamento alle predette reti, l’intero fabbisogno energetico per climatizzazione invernale/estiva dell’edificio (non più per climatizzazione invernale ed ACS, come prescritto invece dalla regolamentazione precedente).
Potenza elettrica installata Definizione di obblighi, relativamente alla verifica della potenza elettrica installata, più severi (il coefficiente moltiplicativo della superficie in pianta dell’edificio, originariamente pari a 0,02, indipendentemente dalla tipologia di edificio, viene infatti incrementato a 0,025, per gli edifici esistenti, ed a 0,05, per gli edifici di nuova costruzione).
Superficie in pianta dell’edificio Ai fini della determinazione del valore minimo di potenza elettrica installata, esclusione, nel calcolo della superficie in pianta dell’edificio, delle relative pertinenze.
Edifici pubblici In caso di edifici pubblici:
  • con riguardo alla verifica della quota rinnovabile, innalzamento del valore minimo dal 55 al 65% (tale valore discende da un incremento, rispetto al valore di base, non più del 10% ma di circa l’8%, partendo però da una percentuale iniziale già di per sé più elevata);
  • con riguardo invece alla verifica della potenza elettrica installata, definizione di un incremento, rispetto al valore di base, del 10% (stesso incremento definito dalla regolamentazione precedente, applicato, però, ad una percentuale di partenza anch’essa più elevata).
Verifiche alternative In caso di verifica alternativa (impossibilità tecnica di ottemperare al soddisfacimento degli obblighi), definizione del valore limite dell’indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPnren), non più in base alla formula precedentemente fornita dalla regolamentazione preesistente (correzione del valore limite di legge in base alla quota rinnovabile ed alla potenza elettrica installata, richieste ed effettive), bensì mediante il meccanismo dell’”edificio di riferimento”, a tale scopo appositamente costruito (introduzione di un terzo edificio di riferimento rispetto a quelli già adottati in relazione ai requisiti minimi ed all’APE).
Modalità di installazione Introduzione di precisazioni in merito alle modalità di installazione degli impianti (sugli edifici, al loro interno o nelle relative pertinenze, specificamente definite).
Impianti solari termici Introduzione di precisazioni in merito agli impianti solari installati su tetti piani.
Impianti solari fotovoltaici Esclusione, ai fini del soddisfacimento degli obblighi, degli impianti fotovoltaici installati a terra.
Requisiti tecnici Introduzione di maggiori dettagli in merito ai requisiti tecnici degli impianti, ai fini dell’accesso o meno agli incentivi statali (allegato 4).
Incentivi statali Riconferma della possibilità di accesso, per gli impianti realizzati ai fini del soddisfacimento degli obblighi, agli incentivi statali diretti alla promozione delle fonti rinnovabili, compresi i fondi di garanzia o rotazione, con l’introduzione, però, delle seguenti precisazioni:
  • omissione della limitazione relativa alla sola quota parte eccedente rispetto a quella minima, necessaria per il soddisfacimento degli obblighi;
  • esplicita esclusione, dalla possibilità di accesso al beneficio, degli impianti realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione.
Relazione tecnica Introduzione di precisazioni in merito alla relazione tecnica di progetto (trasmissione al GSE, controlli).
Linee guida CTI Attribuzione, al Comitato Termotecnico Italiano (CTI), del compito di stendere le linee guida applicative dei contenuti del decreto (esempi di calcolo numerici).
Piano di revisione Definizione di un piano di revisione quinquennale degli obblighi.
Future estensioni Ipotesi di futuro ampliamento, nell’ambito del piano di revisione quinquennale, del campo di applicazione del decreto, estendendolo, ad esempio, oltreché ad alcune destinazioni d’uso aggiuntive, alle ristrutturazioni importanti di 1° livello.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del decreto si applicano agli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante, per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata a partire al 13.06.2022 (data di applicazione effettiva del decreto).
Ricadono nella definizione di “ristrutturazione rilevante”, ai sensi del D.Lgs. 28/11, art. 2, comma 1, lettera m, le seguenti tipologie di edifici:

  • edifici esistenti, aventi superficie utile superiore a 1.000 m2, i quali siano soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi costituenti l’involucro edilizio;
  • edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, anche in manutenzione ordinaria.

Ulteriori precisazioni sono fornite, dal punto di vista terminologico, dalle FAQ MISE (seconda serie, agosto 2016), le quali, sebbene riferite al D.Lgs. 28/11, dovrebbero considerarsi, a tutt’oggi, ancora valide.
Per “ristrutturazione integrale” si intende, ai sensi della FAQ n. 2.2, una ristrutturazione contestuale di tutti gli elementi costituenti l’involucro edilizio, la quale sia tale da modificare la prestazione energetica dell’edificio ed impatti sulla totalità della sua superficie disperdente (sono, ad esempio, esclusi gli interventi di semplice tinteggiatura).
Per “involucro edilizio” si intende invece, ai sensi della FAQ n. 2.3, quello “disperdente”, vale a dire la sommatoria di tutte le superfici di separazione tra il volume climatizzato ed il volume esterno con esso confinante (aria esterna, ambienti non climatizzati, terreno, ambienti climatizzati ad una temperatura differente).
Esulano dal campo di applicazione del decreto gli edifici di cui al D.M. 26.06.15 “linee guida nazionali per la certificazione energetica”, appendice A, per i quali non sussiste cioè l’obbligo di redazione dell’APE.

QUOTA RINNOVABILE

Il decreto impone una copertura, mediante il ricorso ad impianti alimentati a fonte rinnovabile, di almeno il 60%, sia dei consumi relativi alla produzione di ACS sia di quelli complessivi, relativi alla produzione di ACS, alla climatizzazione invernale ed alla climatizzazione estiva. Ciò significa che la quota rinnovabile “QR” (rapporto tra energia primaria rinnovabile ed energia primaria totale) relativa alla produzione di ACS, così come quella complessiva (riscaldamento, raffrescamento ed ACS), deve essere superiore al 60%.
Non concorrono al soddisfacimento dell’obbligo gli impianti a fonte rinnovabile i quali producano energia elettrica destinata esclusivamente alla generazione di calore per effetto Joule.
Sono invece esonerati dal soddisfacimento dell’obbligo gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento “efficiente” (come definita dal D.Lgs. 102/14, art. 2, comma 2), purché il teleriscaldamento/teleraffrescamento soddisfi l’intero fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale/estiva dell’edificio.

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA

La potenza elettrica minima degli impianti alimentati a fonte rinnovabile, da installarsi obbligatoriamente sopra l’edificio, al suo interno o nelle relative pertinenze, deve essere calcolata mediante la seguente formula:

P = k × S         (kW)

dove:

k è un coefficiente moltiplicativo (0,025 per gli edifici esistenti; 0,05 per gli edifici di nuova costruzione) espresso in kW/m2;
s è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio (escluse le pertinenze), espressa in m2.

EDIFICI PUBBLICI

In caso di edifici pubblici, gli obblighi relativi alla quota rinnovabile devono essere elevati al 65% mentre quelli relativi alla potenza elettrica installata devono essere incrementati del 10%.

VERIFICHE ALTERNATIVE

In caso di impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi, occorre procedere ad una verifica alternativa, perseguendo un valore di energia primaria non rinnovabile (EPnren)  complessivo, comprensivo cioè di tutti i servizi (riscaldamento, raffrescamento, ACS), inferiore al corrispondente valore limite.
Il valore limite dell’energia primaria non rinnovabile (EPnren,lim)  deve essere calcolato, considerando i servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto, mediante il meccanismo dell’”edificio di riferimento”, ossia un edificio “gemello” di quello reale, contraddistinto da prestazioni prefissate.
A tale scopo, occorre adottare il medesimo edificio di riferimento utilizzato per la verifica dei requisiti minimi di progetto, ai sensi del D.M. 26.06.15, appendice A, capitolo 1, dotandolo, però, di nuove efficienze medie stagionali di generazione (hp,nren), valutate, in relazione a ciascun servizio, rispetto all’energia primaria non rinnovabile (D.Lgs. 199/21, allegato 3, tabella 1).
Le efficienze predette si adottano in sostituzione di quelle fornite dal decreto “requisiti minimi” (hgn), definite invece, per ciascuna tipologia di generatore, rispetto all’energia utile (D.M. 26.06.15, appendice A, paragrafo 1.2.1, capoverso 5, tabella 8).
Le efficienze medie stagionali di generazione, da utilizzarsi per la costruzione dell’edificio di riferimento, sono riassunte nel prospetto 2.

PROSPETTO 2 - EFFICIENZE MEDIE STAGIONALI DEI SOTTOINSIEMI DI GENERAZIONE

ARGOMENTO DESCRIZIONE
Riscaldamento 1,54
Raffrescamento 1,28
ACS 1,28

NOTA. Le efficienze riportate nel prospetto 2, valutate rispetto all’energia primaria non rinnovabile, sono espresse dal seguente rapporto:

hp,nren = Qgen,out / Qp,nren           (-)

dove:

Qgen,out è l’energia utile in uscita dalla generazione, espressa in kWh;

Qp,nren  è l’energia primaria non rinnovabile in ingresso alla generazione, espressa in kWh.

Le efficienze utili (hgn), definite dal decreto “requisiti minimi”, sono invece espresse dal seguente rapporto:

hgn = Qgen,out / Qgen,in               (-)

dove:

Qgen,in  è l’energia utile in ingresso alla generazione, espressa in kWh.

L’impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di progetto, di cui al D.Lgs. 192/05, art. 8, comma 1, dettagliando la non fattibilità di tutte le varie opzioni tecnologiche disponibili.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Gli impianti devono essere realizzati, salvo il caso di alimentazione tramite reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento, sugli edifici, al loro interno o nelle relative pertinenze. Per “pertinenza” si intende la superficie comprendente, oltre all’impronta a terra del fabbricato, anche un’area con quest’ultimo confinante, la quale sia comunque inferiore o uguale al triplo della superficie dell’impronta.
In caso di impianti solari termici o fotovoltaici installati su tetti a falda, i pannelli devono essere aderenti ai tetti o integrati in questi ultimi, adottando la medesima inclinazione ed il medesimo orientamento della falda. In caso di tetti piani, la quota massima, riferita all'asse mediano dei pannelli, deve risultare inferiore o uguale all'altezza minima della balaustra perimetrale. In caso di assenza della balaustra perimetrale, l'altezza massima dei pannelli rispetto al piano deve essere invece inferiore o uguale a 30 cm.
Sono esclusi, ai fini del soddisfacimento degli obblighi, gli impianti fotovoltaici installati a terra.

REQUISITI TECNICI ED INCENTIVI STATALI

Gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento ed il raffrescamento devono rispettare le specifiche ed i requisiti tecnici di cui all’allegato 4.
In caso di impianti i quali non accedono ad incentivi pubblici, occorre fare riferimento al D.M. 26.06.15 “requisiti minimi”.
In caso di impianti i quali accedono ad incentivi pubblici, vengono invece definiti specifici requisiti aggiuntivi, in funzione della tipologia di generatore (pompe di calore, generatori a biomassa, collettori solari termici, generatori ibridi, microcogeneratori).
Gli obblighi relativi all’utilizzo delle fonti rinnovabili si considerano assolti, ai sensi dell’allegato 3, art. 3, comma 1, per gli impianti i quali rispettino i requisiti predetti.
Gli impianti progettati per assolvere ai medesimi obblighi possono inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 6, ad eccezione di quelli a servizio di edifici di nuova costruzione, accedere agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, compresi i fondi di garanzia o rotazione.

RELAZIONE TECNICA

Le verifiche ed i calcoli previsti del decreto devono essere inseriti dal progettista nella relazione tecnica di progetto (di cui al D.Lgs. 192/05, art. 8, comma 1), una copia della quale deve essere trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia.
La verifica del rispetto degli obblighi deve essere effettuata dai Comuni, i quali si avvalgono a tale scopo della relazione predetta.
Quanto riportato nella relazione può essere oggetto, oltreché dei controlli effettuati dai Comuni, di ulteriori controlli, definiti dai provvedimenti regionali, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del decreto.

REGOLAMENTI REGIONALI

Le Regioni o Provincie Autonome possono, ai sensi dell’art. 26, comma 7, definire inasprimenti degli obblighi, così come imporre che questi ultimi debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, ove necessario, in ragione del perseguimento/mantenimento degli obiettivi relativi ai valori di qualità dell’aria, mediante impieghi delle fonti rinnovabili differenti dalla combustione di biomasse.
I regolamenti regionali o comunali previgenti, in materia di utilizzo delle fonti rinnovabili, devono essere adeguati alle nuove disposizioni, ai sensi del medesimo art. 26, comma 8, entro il 13.06.22 (decorsi cioè centoottanta giorni dall’entrata in vigore dal decreto), data in cui le disposizioni preesistenti si considerano abrogate.
La Provincia di Trento ha, ad esempio, recepito, attraverso la Legge Provinciale n. 4 del 02.05.22, le disposizioni del nuovo decreto.

LINEE GUIDA CTI

Il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) deve predisporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, delle linee guida, comprensive di esempi di calcolo numerici, volte ad agevolarne l’applicazione.
Tali linee guida, in corso di elaborazione da parte del Gruppo Consultivo Legge 90, dovrebbero approfondire alcune valutazioni metodologiche (correlate, ad esempio, ad aspetti quali l’effetto Joule, la ventilazione meccanica ed il fotovoltaico), oltreché disciplinare, alla luce della pubblicazione del nuovo Regolamento Delegato (UE) 2022/759, modificante l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2021, una procedura di calcolo finalizzata alla definizione della quantità di energia rinnovabile utilizzata per il raffrescamento (pompa di calore, teleraffrescamento).

SCENARI FUTURI

Gli obblighi relativi alle fonti rinnovabili verranno rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica.
In occasione di tale revisione, si valuterà l’estensione degli obblighi anche agli edifici sottoposti a ristrutturazione importante di 1° livello, oltreché agli edifici di categoria E2, E3 ed E5, i quali abbiano superficie utile superiore a 1.000 m2, indipendentemente che siano sottoposti o meno a ristrutturazione.

CONCLUSIONI

Si conclude quindi come la regolamentazione vigente imponga obblighi sempre più severi ed ambiziosi, a cui occorre assolvere attraverso una progettazione quanto più possibile sostenibile, avanzata ed integrata.
Strategie essenziali, a tale scopo, sono, non solo la minimizzazione dei fabbisogni energetici (fabbricato ed impianti), attraverso l’implementazione di interventi di efficientamento efficaci, ma anche l’adozione di un “paniere” di vettori energetici ben congeniato, variegato ed ottimizzato, il quale permetta di privilegiare l’utilizzo dell’energia primaria rinnovabile rispetto a quello dell’energia primaria non rinnovabile.

Pubblicato il: 21/10/2022
Autore: Donatella Soma