Il D.M. 24.11.25: i nuovi CAM per l’edilizia
Premessa
È stato pubblicato sulla G.U. n. 281 del 03.12.25 il D.M. 24.11.25, finalizzato all’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione e di direzione lavori per gli interventi edilizi. Il decreto è entrato in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione, ossia in data 02.02.26, abrogando il preesistente D.M. 23.06.22.
Obiettivo del decreto è allineare il settore degli appalti pubblici al nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/23), alle tecnologie digitali e alla regolamentazione europea in tema di energia e ambiente.
Principi di base e impostazione: che cosa cambia?
Il decreto rappresenta una svolta significativa, rinnovando e ottimizzando l’approccio alla sostenibilità negli appalti pubblici. Ne deriva un quadro più esaustivo ed evoluto, incentrato sulla quantificazione dell’effettivo impatto delle opere sull’ambiente.
Le novità sono molteplici e riguardano sia l’introduzione di nuovi criteri sia la modifica e integrazione di quelli preesistenti. Il denominatore comune: una modellazione più fedele e precisa, oltre a un maggior dettaglio progettuale, di pari passo con l’evoluzione tecnologica e normativa. Un questo scenario, aspetti quali calcolo orario, BIM e fonti rinnovabili assumono, ad esempio, una rilevanza centrale.
Passiamo ora in rassegna le principali novità e i punti di maggior rilievo, riassunti nella seguente infografica riepilogativa.

Figura 1 Infografica riepilogativa
3 Ambito di applicazione
I nuovi CAM si applicano a tutti i contratti pubblici, nell’ambito degli interventi edilizi e delle opere di ingegneria civile, aventi ad oggetto i servizi di progettazione e di direzione lavori, oltreché di esecuzione dei lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.
L’ambito di applicazione non è dunque limitato ai lavori e ai servizi inerenti agli edifici, ma si estende anche a quelli relativi a qualsiasi tipo di manufatto o opera, nelle more della pubblicazione di eventuali disposizioni specifiche (ad esempio, per le infrastrutture stradali si fa riferimento al D.M. 05.08.24).
Il nuovo decreto si applica, inoltre, all'aggiudicazione dei lavori pubblici realizzati da soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, i quali assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso.
Approvvigionamento energetico (criterio 2.2.8)
In caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica o edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ove si intervenga sui sistemi impiantistici, il fabbisogno energetico deve essere soddisfatto, per quanto possibile e anche in misura superiore a quanto previsto dalla regolamentazione in materia, mediante energia proveniente da fonti rinnovabili (generata in loco o nelle vicinanze o fornita da una comunità energetica rinnovabile) o da un sistema efficiente di riscaldamento o raffrescamento di quartiere.
Sistemi di automazione, controllo e monitoraggio dell’edificio (criterio 2.6.9)
Viene attribuito un punteggio premiante in caso il progetto preveda l’adozione di un sistema BACS (Building Automation and Control System), conforme alla classe A di efficienza secondo la norma UNI EN ISO 52120-1. Tale sistema deve consentire un adeguato monitoraggio degli indicatori di prestazione (es. energetica ed idrica) dell’edificio, assicurandone l’ottimizzazione in virtù della gestione automatica degli impianti.
Diagnosi energetica dinamica oraria (criterio 2.3.1)
In caso di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di 1° e 2° livello, il progetto di fattibilità deve essere basato, per gli edifici con superficie utile ≥ 1000 m², su una diagnosi energetica dinamica oraria, conforme al rapporto tecnico UNI/TR 11775 e alla norma UNI EN ISO 52016-1. Tale valutazione deve ricomprendere un’analisi dei costi-benefici, conforme alla UNI EN 15459.
In un’ottica più ampia e in accordo al D.Lgs. 192/05, art. 4, comma 3-quinquies, devono essere inoltre quantificati anche i benefici non strettamente energetici, inerenti ad esempio al comfort, alla sicurezza, alla manutenzione, al valore economico dell’immobile, alla salubrità e al benessere.
Prestazione energetica in fase estiva (criterio 2.3.2)
In caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione importante di 1° livello, la prestazione energetica in fase estiva e le relative condizioni di benessere negli ambienti interni devono essere garantite attraverso la verifica dinamica oraria, per ciascun ambiente dell’edificio destinato alla permanenza di persone, che le ore di benessere (ore di occupazione del locale in cui la differenza, in valore assoluto, tra la temperatura operativa, in assenza di impianto di raffrescamento, e la temperatura di riferimento risulta inferiore a 4°C) siano superiori all’85% delle ore totali (ore di occupazione complessive del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre).
La temperatura operativa estiva (ϑo,t) deve essere determinata, attraverso un calcolo dinamico orario, in conformità alla UNI EN ISO 52016-1.
La temperatura di riferimento (ϑrif) dipende invece dalla la temperatura esterna mobile giornaliera (ϑrm), valutata secondo UNI EN 16798-1).
Sono esclusi dalla verifica gli edifici di categoria E.6 ed E.8, per tutte le zone climatiche, oltre a tutti gli edifici in zona climatica F.
Progettazione in BIM (criterio 2.1.3)
Il progettista, in conformità all’art. 43, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, deve implementare il modello BIM (Building Information Modeling), comprensivo di tutte le informazioni ambientali e le specifiche tecniche di cui all’allegato 1, capitolo 2 “Criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi”, del decreto.
Ai fini della caratterizzazione dell’edificio, il modello BIM deve includere, ai sensi del Regolamento Delegato 2486/2023, tutte le informazioni coerenti con la transizione verso un’economia circolare, quali i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupero e del riutilizzo futuri, in conformità ad esempio alla EN ISO 22057 sulle dichiarazioni ambientali di prodotto.
Benessere termico (criterio 2.3.3)
In caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione importante di 1° livello, occorre garantire, negli ambienti occupati da persone, che:
- gli indicatori PMV (voto medio previsto) e PPD (percentuale prevista di insoddisfatti), così come quelli relativi ai criteri di insoddisfazione termica (discomfort), siano conformi per ciascun locale alla categoria B di benessere termico, secondo la norma UNI EN ISO 7730 (categoria II secondo la versione 2026 della norma);
- per gli edifici sprovvisti di impianto di raffrescamento, la categoria di benessere venga valutata secondo il metodo adattivo (intervallo della temperatura operativa interna), in conformità alla norma UNI EN 16798-1.
Areazione, ventilazione e qualità dell’aria (criterio 2.3.6)
Occorre garantire un’adeguata qualità dell’aria interna, in tutti i locali abitabili, attraverso la realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica e l’implementazione di sistemi di monitoraggio.
A tale scopo, in caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione e ristrutturazione importante, devono essere assicurati sia la portata (secondo UNI EN ISO 16798-1) sia i requisiti “very low polluting building” (edificio a bassissimo inquinamento) della classe II.
In caso di ristrutturazione importante di 1° livello, si considerano i requisiti “low polluting building” (edificio a basso inquinamento).
In caso di ristrutturazione importante di 2° livello e di riqualificazione energetica (limitatamente alla sola ristrutturazione dell’impianto termico) è ammesso, nell’ipotesi di impossibilità tecnica, il conseguimento della classe III.
Occorre inoltre che:
- le temperature interne conseguenti all’immissione della portata d’aria esterna siano compatibili con i requisiti di benessere termico;
- le strategie di ventilazione minimizzino i fabbisogni termici, il rumore e l’ingresso di inquinanti o infiltrazioni;
- vengano privilegiati materiali a basse emissioni;
- si provveda alla pulizia dei filtri e condotte in conformità alla normativa vigente;
- la progettazione dell’intero sistema minimizzi le perdite di carico (Specific Fan Power < 1,5 kW/m³s);
- si preveda il recupero di calore (efficienza ≥ 80% nel periodo di riscaldamento, bypass in quello di raffrescamento).
Eventuali aperture, motorizzate e automatizzate, dirette al free-cooling devono essere valutate, nell’ambito del calcolo del SRI (Smart Rediness Indicator), come “dynamic envelope components”, ai sensi della Direttiva EPBD IV.
Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità - LCA e LCC (criterio 2.6.3)
Viene riconosciuto un punteggio premiante in caso di realizzazione di uno studio LCA e LCC semplificati, finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità. Lo studio deve dimostrare un miglioramento, valutato rispetto agli indicatori di riferimento, di almeno il 10% ed essere sottoposto a critical review.
Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici (nuovo paragrafo 1.3.2)
Gli studi LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) e LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), insieme con la stima della Carbon Footprint, rappresentano metodologie e standard internazionali per la valutazione della sostenibilità di un’opera in relazione al suo ciclo di vita.
Tali studi sono richiamati dal Codice degli Appalti (sez. II, Progetto di fattibilità tecnico-economica), oltreché dal criterio premiante 2.6.3 (Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità), assolvendo ai contenuti richiesti per la Relazione di sostenibilità dell’edificio, per il PFTE (primo livello di progettazione) e per il DIP (documento di indirizzo alla progettazione).
Gli studi LCA-LCC sono svolti adottando una metodologia semplificata, ispirata all’approccio del framework europeo Level(s), limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita dell’opera e a un elenco selezionato di elementi tecnici che la compongono. I risultati degli studi sono rendicontati separatamente in due documenti, denominati Rapporto LCA e Rapporto LCC.
Centrale in questi studi è la valutazione del GWP (Global Warming Potential), indicatore fondamentale definito dalla Direttiva EPBD IV per la valutazione dell’impatto dell’edificio nel suo intero ciclo di vita.
Ne emerge un’attenzione progettuale sempre più marcata verso i concetti di sostenibilità, intesa in senso lato, e di economica circolare.
Illuminazione naturale (criterio 2.3.7)
Devono essere garantiti i parametri di luce naturale, per almeno la metà delle ore di disponibilità di luce diurna nel corso dell’anno, secondo la norma UNI EN 17037:
- in caso di edifici scolastici, di livello medio (500 lux per almeno il 50% della superficie di riferimento e 300 lux per almeno il 95% della superficie di riferimento);
- per tutte le altre destinazioni d’uso, di livello minimo (300 lux per almeno il 50% della superficie di riferimento e 100 lux per almeno il 95% della superficie di riferimento).
I requisiti devono essere rispettati per almeno il 75% dei locali e attestati mediante calcoli o, per gli edifici esistenti, misure in situ. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni relative ai fattori di luce diurna medi, secondo la norma UNI 10840.
Il calcolo deve essere eseguito utilizzando il metodo 1 (fattori di luce diurna) o il metodo 2 (livelli di illuminamento), secondo la norma UNI EN 17037, tenuto conto dei fattori significativi (ostruzioni edilizie esterne, elementi architettonici, infissi, riflessione, trasmissione luminosa, ecc.), oltreché dei dati climatici orari.
In caso di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, ove non sia possibile garantire i livelli minimi di illuminazione naturale interna di cui sopra (per motivi tecnici oggettivi o vigenza di norme di tutela), occorre assicurare un fattore medio di luce diurna, calcolato secondo UNI 10840, simulazioni o misure in situ:
- in caso di edifici scolastici o destinati a usi specifici (es. sale operatorie), >3%;
- in tutti gli altri casi, >2%.
I casi di impossibilità tecnica devono essere avvalorati da simulazione comparative ante e post operam, che attestino l’adozione delle migliore pratiche per il miglioramento dell’accesso alla luce naturale.
Radiazione solare (criterio 2.3.8)
Il controllo dell’immissione di radiazione solare diretta nell’ambiente interno deve essere garantito dotando le superfici trasparenti esterne degli edifici (esposizione da Est a Ovest, passando dal Sud) di sistemi di ombreggiamento fissi o di schermature solari mobili esterne, solidali all’involucro.
In caso di schermature solari mobili esterne, il sistema deve consentire il raggiungimento, nella stagione di raffrescamento, di un fattore di trasmissione solare totale (GTOT) superiore o uguale alla Classe 3, secondo la norma UNI EN 14501.
In caso di sistemi di ombreggiamento fissi, occorre verificare che i fattori di ombreggiamento delle finestre (Fov, Ffin, Fhor), calcolati secondo UNI/TS 11300, siano:
- nella stagione di raffrescamento, < 0,85;
- nella stagione di riscaldamento, > 0,3.
In caso di impossibilità tecnica o autorizzativa, da argomentarsi con apposita documentazione, si può ricorrere ad altre soluzioni di schermatura (es. vetri selettivi o a controllo solare). Le vetrate devono essere provviste di certificazione di prodotto secondo la norma UNI EN 1279.
In caso di schermature solari mobili, occorre valutare l’adozione di motorizzazioni e automazioni, ai fini del raggiungimento di una funzione di controllo di almeno classe B, secondo la norma UNI EN ISO 52120-1.
Relazione CAM (criterio 2.1.1)
Occorre elaborare, fin dal primo livello di progettazione (PFTE), una relazione CAM di progetto, al fine di rispondere a tutti i criteri definiti dal decreto e di considerare tutti gli aspetti tecnico-economici, in vista dell’elaborazione della relazione di cui all’allegato 1.7 del Codice degli appalti.
Nella relazione devono essere evidenziate le valutazioni progettuali e la relativa documentazione tecnica, che avvalorino il rispetto dei criteri.
Viene fornito dal MASE un modello di relazione, in cui il progettista deve specificare in forma tabellare, per ciascun intervento, il dettaglio dei singoli criteri e le corrispondenti informazioni correlate: applicabilità, motivazioni tecniche, criteri collegati (protocollo energetico ambientale, DNSH).
Il software di Edilclima
Il software di Edilclima (EC701 v.16), disponibile nel marzo 2026 e presentato a MCE, ricomprende tutte le recenti modifiche legislative: oltre ai nuovi CAM 2025 (D.M. 24.11.25), anche le nuove prescrizioni in tema di fonti rinnovabili (D.Lgs. 5/26) e i nuovi requisiti minimi di progetto (D.M. 28.10.25). Il progettista può pertanto operare in piena conformità alla regolamentazione vigente ed assolvere a tutte le valutazioni energetiche, economiche e ambientali in tema di sostenibilità.

Figura 2 EC701 v.16 - Nuova scheda PMV e PPD secondo UNI EN ISO 7730:2026

Figura 3 EC701 v.16 Nuovi dati di input CAM
Conclusioni
Ciò che emerge è, da un lato, un maggior dettaglio nelle specifiche progettuali, dall’altro l’enfatizzazione di valutazioni sempre più ampie e strutturate, incentrate su temi quali la sostenibilità (tecnica, economica e ambientale, intesa in senso lato), l’economica circolare, l’interoperabilità e il monitoraggio. Tale approccio ben si inquadra in una logica di armonizzazione con il quadro regolatorio europeo, sempre più indirizzato alla definizione di obiettivi e di indicatori precisi e articolati, risultanti da una mappatura e da una modellazione dei sistemi e dei processi sulla base di metodologie dinamiche, analitiche e quantitative. In sintesi, una valutazione sempre più fedele e puntuale, volta al perseguimento di obiettivi prestazionali ambiziosi.