In vigore il D.M. 28.10.25: le nuove regole sono operative
Premessa
L’entrata in vigore del nuovo decreto rappresenta un passo importante, impattando direttamente sull’attività operativa dei progettisti. La verifica dei requisiti minimi di progetto è una condizione imprescindibile per la fattibilità di qualsiasi intervento. Per questo, tale aspetto è da sempre cruciale nella legislazione inerente alla progettazione energetica, rappresentando uno dei punti fondanti della strategia di riqualificazione del parco immobiliare.
Le tempistiche
Il D.M. 28.10.25 (“nuovo decreto requisiti minimi”), in elaborazione da svariato tempo, è giunto a pubblicazione il 05.12.25, modificando e integrando il precedente D.M. 26.06.15. Il nuovo decreto non è stato però applicabile fin da subito, ma è entrato in vigore ufficialmente solo il 03.06.26, per consentire l’adeguamento delle norme tecniche e degli strumenti di calcolo correlati. Fino ad ora i progettisti hanno dunque potuto prendere confidenza con le nuove disposizioni, studiandole e approfondendole, ma occorre adesso sperimentarne l’applicazione concreta. Le aree di impatto sono principalmente due: la verifica dei requisiti minimi di progetto e la certificazione energetica.
Gli obiettivi perseguiti
L’emanazione del nuovo decreto è stata dettata dai seguenti scopi:
- l’attuazione del D.Lgs. 48/20 (che recepisce la Direttiva EPBD III e modifica il D.Lgs. 192/05);
- il recepimento di alcune FAQ ministeriali;
- l’introduzione di ottimizzazioni e la risoluzione di criticità inerenti al soddisfacimento di determinate verifiche.
Le principali tematiche
Aspetti fondamentali sono la definizione di un nuovo edificio di riferimento (comprensivo dei ponti termici, con ricadute sia sui requisiti minimi sia sull’APE) e di nuovi criteri di verifica delle trasmittanze termiche e del parametro H’T. Si aggiunge l’introduzione di nuovi obblighi, in tema ad esempio di automazione e di mobilità sostenibile, e di una serie di precisazioni e integrazioni.
Gli scenari futuri
L’emanazione del nuovo decreto rappresenta uno step significativo, ma si tratta ancora di un passo intermedio. Ci attendono infatti sviluppi ulteriori, tra cui l’applicazione del nuovo decreto rinnovabili (il D.Lgs. 5/26), che sarà effettiva dal prossimo 3 agosto e che completerà il quadro complessivo delle verifiche. Un ulteriore step sarà costituito dal recepimento della Direttiva EPBD IV, che impatterà su tutto il pacchetto legislativo e normativo inerente alle prestazioni energetiche degli edifici, richiedendo l’aggiornamento dei decreti attuativi nazionali. Su questo aspetto, però, le tempistiche sono ancora incerte.
I regolamenti regionali
Con il D.d.u.o n. 6437 del 15 maggio 2026, Regione Lombardia ha aggiornato le disposizioni sull'efficienza energetica degli edifici, precedentemente definite dal D.d.u.o n. 18546 del 18 dicembre 2019. Il nuovo provvedimento recepisce le recenti disposizioni nazionali e regionali, tra cui il D.M. 28.10.25, il D.Lgs. 199/21 (e successive modifiche) e la D.G.R. n. XII/6153 dell’11 maggio 2026 (che stabilisce le modalità per l’incremento dei valori relativi obblighi di installazione degli impianti a fonte rinnovabile a partire dal 1° gennaio 2027). Il nuovo decreto è entrato in vigore il 3 giugno 2026, in coerenza con le disposizioni nazionali.
Anche le Regioni Emila Romagna e Valle D’Aosta hanno recepito le nuove disposizioni, rispettivamente con la D.G.R. n. 792 del 25 maggio 2026 (che aggiorna la D.G.R. n. 967/2015 e s.m.i.) e la D.G.R. n.600 del 29 maggio 2026 (che revoca la D.G.R. 272/2016), anch’esse in vigore dal 3 giugno.


Il software Edilclima
A nuove disposizioni devono corrispondere strumenti adeguati, in modo da essere fin da subito operativi. Edilclima ha provveduto all’aggiornamento dei propri software con le nuove release: EC701 v.16 (per le prescrizioni nazionali e della Valle d’Aosta), EC780 v.6 (per quelle lombarde), ed EC782 v.5 (per quelle dell’Emilia Romagna). Sulla piattaforma Academy sono inoltre reperibili numerosi corsi e contenuti dedicati alle nuove tematiche.
Conclusioni
Non resta ora che sperimentare nei nuovi progetti l’applicazione del decreto. Quali saranno le principali implicazioni? Un punto di attenzione sarà senz’altro, come del resto di regola, la progettazione del fabbricato (involucro edilizio), nell’ambito della quale occorrerà valutare con particolare precisione i ponti termici e le strutture disperdenti. Un altro aspetto rilevante, che acquisisce ora una rinnovata enfasi, è una sempre più efficace integrazione tra la progettazione dell’involucro e quella dell’impianto. Le nuove disposizioni impongono ad esempio, anche in caso di interventi sul solo fabbricato, ove si ricada in una ristrutturazione di 1° livello, l’installazione delle fonti rinnovabili. Da una lettura combinata di tutte le disposizioni si riconferma quindi un principio cardine, secondo cui sono fondamentali una corretta sequenza e logica degli interventi: dalla razionalizzazione dei consumi al contenimento delle dispersioni, fino a giungere a un’efficiente selezione e utilizzazione delle fonti energetiche.
Le nuove disposizioni sono numerose e molto spesso capillari e dettagliate. Il decreto è articolato e può capitare di non ricordarsi tutto o di non trovare, nell’immediato, specifici passaggi. Ecco dunque un supporto per orientarsi tra le varie prescrizione e averne un quadro sintetico, quale punto di partenza per approfondimenti mirati. Consulta la pubblicazione “Il D.M. 28.10.25 (il nuovo decreto “requisiti minimi”): che cosa cambia?“ sulla piattaforma Academy.