La certificazione energetica nelle regioni italiane

La certificazione energetica nelle regioni italiane

La situazione richiede il coraggio di essere onesti e correggere gli errori.


Il servizio assistenza di Edilclima, che riceve mediamente, ogni giorno, oltre un centinaio di chiamate per i più svariati motivi, spesso anche non correlati con l’uso del software, ci segnala il crescente malumore dei professionisti per le diverse politiche regionali nei riguardi della certificazione energetica degli edifici.

In particolare, alcune Regioni hanno regolato la certificazione energetica in modo tale da complicare notevolmente e inutilmente il lavoro ai professionisti, che si chiedono e ci chiedono: “Ma è possibile che non si possa fare niente?”.

L’origine dei problemi risiede nell’inopportuno art. 17 (clausola di cedevolezza) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., che riconosce l’autonomia regionale per quanto riguarda la normativa regolamentare sulla certificazione energetica degli edifici.

L’aggettivo “inopportuno” è motivato dagli effetti che ha generato presso alcune regioni che l’hanno utilizzato per una mera affermazione di potere. L’articolo 17 citato non obbligava infatti le regioni a dettare norme inutili o dannose, ma riconosceva solo il potere di dettare norme diverse da quelle nazionali ove questo si fosse rivelato necessario per qualche imprevedibile motivo.

Nessuno poteva prevedere la fantasia di alcune regioni che hanno ritenuto di poter prescrivere perfino sistemi di calcolo e di classificazione diversi, estendendo di fatto (illegittimamente) il loro potere anche sulla normativa tecnica e sulla metrologia.

L’ultimo comma dell’art. 18 del D.Lgs. 115/2008, come pure il comma 5 dell’art. 3 del D.M. 26.06.2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) invitano di conseguenza le Regioni che hanno già legiferato in materia ad adeguarsi gradualmente alle metodologie ed ai requisiti essenziali dettati dalle norme nazionali.

Non tutte le Regioni hanno però utilizzato la “clausola di cedevolezza” allo stesso modo. Si possono distinguere, per i diversi comportamenti, tre gruppi.

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GRUPPO VERDE

La tabella elenca, in ordine alfabetico, le regioni più virtuose, che hanno dedicato la loro opera al governo del territorio, che è loro compito istituzionale, senza sprecare tempo e denaro pubblico in operazioni estranee alla loro competenza.

La certificazione energetica degli edifici è, infatti, una prestazione professionale. Le competenze professionali specifiche sono già definite, in primis, dalla direttiva, che prevede “esperti indipendenti”, in generale, dalla legislazione vigente ed in particolare dall’allegato III al D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115, che riconosce la competenza al “tecnico abilitato”, come ivi definito.

Si tratta di requisiti oggettivi, che non richiedono un particolare albo professionale in aggiunta a quelli già esistenti.

Quanto alle modalità di certificazione e di classificazione degli edifici, queste regioni si sono riferite alle linee guida nazionali fornite dal D.M. 26 giugno 2009 ed hanno adottato il metodo di calcolo prescritto dalla normativa nazionale: le Specifiche Tecniche UNI 11300, che costituiscono il recepimento della normativa europea CEN, prodotta sotto mandato proprio per i calcoli richiesti dalla certificazione energetica.

I relativi calcoli possono essere eseguiti con programmi di calcolo già in possesso dei professionisti, validati dal CTI secondo le vigenti disposizioni di legge, da loro ben conosciuti perchè già utilizzati nella normale progettazione. Con tali programmi i calcoli di certificazione ed i certificati energetici sono ottenibili con il semplice settaggio di alcuni parametri, nel modo più economico.
La certificazione, come ogni altra opera (edifici, ponti, macchine, ecc.) è svolta sotto la completa responsabilità del professionista indipendente, che deve rendere conto delle opere eseguite.

In tal modo, come ogni altra opera, si dedicheranno alla certificazione energetica solo i tecnici preparati e in grado di eseguirla con assunzione di responsabilità.

Le certificazioni ottenute con le modalità di cui sopra e le relative classi energetiche sono tutte perfettamente confrontabili fra di loro.

Queste regioni meriterebbero anche la “lode” se coronassero il loro comportamento con severi controlli a campione, eventualmente anticipando quanto richiesto dal “recasting” della direttiva e con la costituzione di un catasto delle certificazioni energetiche e degli impianti (ove non già realizzato).

GRUPPO GIALLO

La tabella elenca, in ordine alfabetico, le regioni che sono parzialmente in linea con la normativa nazionale, nel senso che:

  • il calcolo è quello previsto dalle specifiche tecniche UNI 11300;
  • sono utilizzabili i programmi di calcolo validati dal CTI, già in possesso dei professionisti.

Si tratta di scelte importanti, certamente da apprezzare, ma che si accompagnano ad altre particolarità, in parte fantasiose, che appesantiscono e rendono meno trasparente il processo di certificazione energetica.

In generale, queste regioni hanno un proprio modello di certificazione energetica, che prevede classificazioni diverse da quella nazionale, e che è ottenuto tramite un passaggio dei dati attraverso il sistema informatico regionale, a volte mal funzionante o che modifica i dati calcolati dal professionista.

Le conseguenze sono l’appesantimento della procedura, per l’inutile trascrizione di dati o altro e, la peggiore: i dati e la classificazione non sono confrontabili con quella di altre regioni.

La più fantasiosa? Quella piemontese, che riporta tutti gli edifici al clima di Torino.

GRUPPO ROSSO

L’elenco comprende una provincia autonoma e le regioni che hanno voluto improvvisare con mezzi propri quello che era già disponibile o che era in preparazione con i necessari approfondimenti nelle sedi opportune (Ministero dello sviluppo economico, CEN e Comitato Termotecnico Italiano).

Qualche scusante può essere riservata alla Provincia di Bolzano, che era partita con notevole anticipo, con propri criteri di calcolo, nell’opera di sensibilizzazione nei confronti del risparmio energetico: la sua “colpa” è tuttavia quella di non essersi adeguata al progresso, costituito dalle metodologie più evolute offerte dalla normativa europea e nazionale, continuando a produrre certificazioni non confrontabili con quelli nazionali.

Nessuna scusante può invece essere concessa, a nostro avviso, alla regione Lombardia, che ha prodotto una normativa tecnica propria, mezzi di calcolo propri, da utilizzare obbligatoriamente, oltre che metodologie e modelli di certificazione propri, provocando una nutrita serie di conseguenze negative.

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(1) E’ consentito l’utilizzo di un software differente da CELESTE purchè questo garantisca risultati il cui scostamento sia contenuto in un ± 5% rispetto a quelli che si otterrebbero utilizzando CELESTE.
(2) E’ consentito l’utilizzo di un software differente da BEAUCLIMAT purchè questo implementi la metodologia di calcolo della D.G.R. n. 3629/10.


Normativa tecnica di calcolo
Compito degli enti di unificazione è di predisporre metodologie di calcolo che utilizzino le migliori proposte degli esperti, discusse, condivise ed accettate come valide.
Qualunque esperto può partecipare ai lavori normativi per proporre le proprie idee che, se condivise, saranno incluse nel testo normativo. Il sottoscritto ha partecipato ai lavori normativi in Europa ed in Italia, ma non ha mai visto la parte-cipazione di questi esperti regionali. L’affermazione di sapere fare di meglio senza confrontarsi nelle sedi opportune è solo manifestazione di presunzione.

In ogni caso, ammettendo pure che questi esperti siano più geniali degli altri che hanno partecipato, producendo un calcolo diverso da quello standard hanno di fatto vanificato gli scopi della unificazione per la quale hanno lavorato per anni i migliori tecnici d’Europa.

Software di calcolo
Oltre ad improvvisare la metodologia di calcolo è stato improvvisato anche un software pieno di difetti e di errori, che nessuno avrebbe utilizzato, nè tantomeno acquistato, se non fosse stato imposto.

E’ stato quindi prescritto l’uso del software e della metodologia di calcolo regionale, nonostante l’evidente inadeguatezza. I calcoli eseguiti con tre versioni del software, in tre date diverse, hanno fornito per uno stesso appartamento, i seguenti risultati: (1).

  • 237,0 kWh/m²a (CENED versione 1.07.12.14 - dicembre 2007);
  • 209,8 kWh/m²a (CENED versione 1.08.06.19 - giugno 2008);
  • 94,24 kWh/m²a (CENED+ versione 1.02 - 20 novembre 2009) (2);
  • non sono state eseguite verifiche in data più recente, anche se, sul forum Edilclima, i primi utilizzatori della versione da poco rilasciata affermano che i risultati sono diminuiti “di un buon 10/12%” (2).

Le conseguenze di questo comportamento sono gravi:

  • uffici e personale regionale utilizzato per compiti estranei a quelli dell’amministrazione del territorio;
  • utilizzo di denaro pubblico per produrre norme e software non solo inutili, ma anche dannosi perché imposti in luogo di quelli già esistenti, già validati sul campo e in seguito dal CTI, come richiesto dalla legislazione vigente;
  • ingenti danni per concorrenza sleale ai produttori privati di software, che avevano investito per molti anni cifre considerevoli per produrre un software di qualità e di grande affidabilità, attraverso centinaia di verifiche sul campo (3);
  • danni ai professionisti, che hanno dovuto utilizzare un software nuovo e mal funzionante in luogo di quello normalmente utilizzato nella progettazione, nella diagnosi e nella certificazione (3), dovendo anche acquistare i diversi moduli regionali per non dover ripetere l’input dei dati;
  • danni ai termotecnici esperti per l’immissione sul mercato di figure professionali non idonee allo svolgimento di un compito che richiede esperienza, come d’altra parte richiesto dalla Direttiva;
  • scadimento delle prestazioni con conseguente inaffidabilità delle certificazioni (qualcuno l’ha definita una piccola tassa, senza valutare però il danno dovuto alla distorsione del mercato);
  • classificazione energetica non confrontabile con quella di altre regioni per l’uso di un metro diverso;
  • danni ai cittadini, che sono i destinatari di tutti gli oneri subiti dai costruttori, dai produttori di software e dai professionisti.

Appurato che sarebbe bastato fare quasi niente per uno svolgimento più ordinato e graduale della certificazione energetica, viene da chiedersi allora se qualcuno ne trae qualche vantaggio:

  • non certo la Regione, che da anni colleziona solo disapprovazione e discredito;
  • non i professionisti esperti, che escono gradualmente da questo mercato, svilito nei prezzi e nei contenuti;
  • non i produttori di software, come già visto, che subiscono solo danni, nè i propri clienti;
  • non i cittadini, che pagano tutti gli oneri di queste disfunzioni, per certificati inaffidabili.

Qualche vantaggio potrebbero averlo ottenuto i consulenti che, se avessero detto che metodi di calcolo, di certificazione e di classificazione e il software esistevano già, non avrebbero ottenuto l’incarico per lo studio di un sistema di certificazione.
Si dice che questi appartengano al mondo universitario, che di conseguenza può essere annoverato fra gli enti screditati.

Un apparente vantaggio l’hanno ottenuto anche le categorie professionali non rientranti nella definizione di “tecnico abilitato”, perché hanno trovato uno sbocco di lavoro. Il vantaggio è però solo apparente perché, se il lavoro non è di loro competenza, questi operatori sono costretti ad arrabattarsi producendo elaborati professionalmente carenti e difficilmente sostenibili in caso di contestazioni.

Se ognuno facesse il proprio lavoro, ossia quello che sa fare, l’elaborato prodotto sarebbe naturalmente affidabile, utile, efficace e relativamente poco costoso.
I consigli per regole più ordinate ed efficaci erano già stati forniti con lettera congiunta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, come pure dalla Edilclima S.r.l., senza ottenere né ascolto né risposta (4).

Quanto alla regione Valle D’Aosta, sembra operare fuori dal nostro mondo se, con tutti gli inconvenienti segnalati e l’esasperazione dei professionisti, a distanza di anni decide di seguire l’esempio della Regione Lombardia.

Occorrerà produrre l’adeguamento del software anche per queste nuove norme regionali, a nostro avviso assolutamente inutili.

Se questo è il “federalismo”, Dio ce ne liberi; se non lo è, si faccia la necessaria chiarezza.

LA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE

L’uso di metodi di classificazione diversi da quello nazionale, comune alle regioni elencate nei riquadri giallo e rosso, è forse l’inconveniente più rilevante in quanto non consente il confronto delle prestazioni di edifici diversi, impedendo quella trasparenza del mercato immobiliare, che è fra i principali scopi della Direttiva Europea.

Evidentemente queste Regioni ed i loro consulenti non hanno compreso la maggiore utilità del metodo di classificazione nazionale, certamente migliorabile, ma già più efficace di quelli da loro adottati.

Il metodo di classificazione nazionale utilizza come riferimento i valori limite dell’indice di prestazione energetica, riportati nella tabella 1.3. dell’allegato C al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. Tali valori sono ottimizzati per la zona climatica, tenuto conto del fattore di forma S/V dell’edificio.

Il confronto delle prestazioni dell’edificio in esame con tali valori equivale al confronto del nostro edificio con un edificio di riferimento (5) avente lo stesso fattore di forma, ubicato nella stessa zona climatica ed avente le caratteristiche prescritte dal comma 3 dell’art. 26 della legge 10/91.

Il valore della prestazione, pur importante, non è in grado da solo di fornire un giudizio completo sulla qualità energetica dell’edificio. A titolo esemplificativo, una prestazione pari a 60 kWh/m2, è buona oppure no? L’informazione non è sufficiente per dare una risposta: la prestazione è infatti scadente, se riferita ad un voluminoso edificio ubicato a Palermo (circa quattro volte il limite di legge), mentre è buona, se riferita ad una villetta costruita a Cervinia (quasi la metà del limite di legge).

La classificazione nazionale fornirebbe invece una informazione più completa perché entrambi i casi sarebbero riferiti ad un identico edificio di riferimento, posto nella stessa zona climatica.

Questa informazione è particolarmente importante per la riqualificazione degli edifici esistenti. Un edificio con prestazione energetica pari circa al limite di legge (classe C o D) è difficilmente migliorabile con interventi efficaci sotto il profilo dei costi, mentre uno con una prestazione EP pari a 3 volte il limite di legge (classe G) può essere notevolmente migliorato con interventi che si ripagano in pochissimi anni con i risparmi conseguiti.

Per finire, il metodo di classificazione serve per confrontare le diverse prestazioni dei diversi edifici e deve pertanto essere unico su tutto il territorio nazionale.


NOTE
(1) Il risultato del calcolo secondo Raccomandazione CTI 3/03, confermato da quello secondo specifica tecnica UNI 11300, è di 104,0 kWh/m2a.
(2) La Regione Lombardia ha comunicato che, nell’ultimo anno, è aumentato notevolmente il numero di edifici ad alta efficienza energetica (del 32%): sensibilizzazione dei costruttori o solo espediente di calcolo?
(3) Il programma Edilclima “EC500 Edificio Invernale”, grazie al sistematico ricorso al metodo scientifico, consentiva di produrre diagnosi di qualità e certificazioni energetiche volontarie affidabili già nell’anno 1997, con dati confrontabili entro solo qualche punto percentuale, con quelli nazionali di oggi.
(4) Vedi anche la posizione appassionatamente sostenuta dall’ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici) sul sito
www.antainrete.org (l’opinione dell’ANTA nel menù principale) che propone anche le possibili soluzioni, così sintetizzabili:

  • riferimento obbligatorio alle specifiche tecniche UNI 11300, a software validati e alla classificazione energetica nazionale;
  • obbligo per il progettista di un nuovo edificio, di rilasciare e sottoscrivere il certificato energetico;
  • nel caso di impianti centralizzati, il certificato energetico è un’incombenza condominiale ma deve riportare i valori di prestazione energetica relativi alle singole unità immobiliari, anche in vista della contabilizzazione;
  • le Regioni dovrebbero occuparsi della gestione del territorio, del controllo dei certificati e costruire un archivio dei certificati energetici, collegato al catasto degli impianti termici, liberamente consultabile dal pubblico. Il 99% dei problemi è dovuto all’ingerenza delle Regioni ed alla falsa percezione che la figura del certificatore energetico sia un nuovo mestiere piovuto dal cielo, che si impara in 40 ore (ovvero business dei corsi obbligatori). L’emissione di un certificato energetico è il naturale complemento dell’attività del termotecnico esperto.

(5) Ultimamente, più di un “esperto”, criticando le modalità di espressione dei valori limite della prestazione energetica in Italia, ha affermato che dovremmo fare come i tedeschi, che utilizzano il criterio dell’edificio campione, dimostrando in tal modo di aver capito poco delle regole nazionali. La tabella 1.3. dell’allegato C sopra citata, esprime, infatti, le prestazioni di un edificio campione rispondente alle prescrizioni del comma 3 dell’art. 26. Nessuna esigenza quindi di copiare da altri quello che in Italia era già stato fatto con lungimiranza.
Questo non significa che le regole non siano migliorabili. Qualche anno di applicazione ha infatti rivelato qualche importante limite.
Una sola tabella (un solo edificio campione) non è in grado di rappresentare correttamente la prestazione energetica ottimizzata per tutte le tipologie di edifici. La tabella 1.3. è pensata per l’edilizia residenziale. Meglio prevedere altre tabelle (altri edifici di riferimento) per altre tipologie edilizie, quali centri commerciali, ospedali, ecc., che possono richiedere soluzioni edilizie e tipologie impiantistiche diverse.
Altri miglioramenti potrebbero essere costituiti:
- da un EP limite non strettamente correlato con il fattore di forma ma un po’ più penalizzante per fattori di forma elevati, in misura tale però da non pregiudicare l’efficacia sotto il profilo dei costi;
- dallo scorporo della ventilazione dalla prestazione complessiva EP, per trattarla separatamente. Il ricambio dell’aria è infatti un servizio a sé stante, necessario, e che può essere svolto a diversi livelli (semplice apertura di finestre, ventilazione meccanica controllata a flusso semplice o doppio, con o senza filtrazione più o meno spinta, con o senza controllo della qualità dell’aria, con apparecchiature più o meno efficienti, ecc.) con consumi energetici correlati con il livello del servizio, ma pur sempre ottimizzabili.

Pubblicato il: 30/06/2011
Autore: F. Soma, S. Silvera