Requisiti minimi e FER: cinque punti chiave
La verifica dei requisiti minimi di prestazione energetica e di integrazione delle fonti rinnovabili rappresenta un aspetto cruciale nella progettazione degli interventi di efficientamento, costituendo il presupposto per la realizzazione di qualsiasi opera. La pubblicazione di due recenti provvedimenti, il D.M. 28.10.25 (per i requisiti minimi) e il D.Lgs 5/26 (per le fonti rinnovabili), ha ridefinito il quadro complessivo delle verifiche, introducendo significative novità. Il nuovo quadro ha innescato, come di regola accade, innumerevoli valutazioni e approfondimenti, di natura interpretativa e applicativa. Il sistema è complesso, ma si fonda, in realtà, su uno schema lineare e su alcuni punti fondamentali, che costituiscono la base di tutti i ragionamenti. Questo articolo si propone proprio di ripercorrere questi punti fondamentali e di raccoglierli in un’analisi sintetica, contestualizzandoli in una logica di fondo: l’ottimizzazione del sistema edificio-impianto.
1 Approccio uniforme
Un primo vantaggio del nuovo sistema legislativo è l’adozione di un approccio più uniforme. I due decreti non parlano più lingue diverse, ma si esprimono con lo stesso registro. Viene superata la precedente classificazione del D.Lgs. 199/21, che distingueva tra nuova costruzione e ristrutturazione rilevante (quest’ultima ricomprendente la demolizione e ricostruzione, oltre agli interventi impattanti su una determinata superficie), a favore di un’unica categorizzazione degli interventi, la stessa prevista dal D.M. 28.10.25 (in vigore dal 3 giugno). Questo significa che, a partire dal 3 agosto (entrata in vigore effettiva anche del D.Lgs. 5/26), il meccanismo appare più semplice, essendo basato su un unico set di interventi e verifiche.
Si aggiunge un ulteriore elemento. Il MASE ha pubblicato, in data 12.06.26, un documento di linee guida, volto a fornire agi operatori del settore indicazioni applicative in merito alla disciplina sulle prestazioni energetiche degli edifici, con specifico riferimento ai provvedimenti in materia: il D.Lgs. 192/05 (la disciplina fondante), il D.M. 28.10.25 (nuovi requisiti minimi), il D.M. 26.06.15 (per le parti ancora vigenti, relative alla certificazione energetica e alle relazioni tecniche).
2 Interventi principali
Un pilastro fondamentale del sistema di verifica è l’identificazione di cinque categorie principali di interventi, in ordine di impatto decrescente sull’edificio: nuova costruzione, ristrutturazione importante (di 1° e 2° livello), riqualificazione energetica, ristrutturazione dell’impianto termico (quest’ultima costituente un sottoinsieme della precedente). Il progettista deve dunque inquadrare il proprio intervento reale in una di queste cinque categorie formali. Tale inquadramento non è sempre immediato e privo di dubbi, ma il decreto stabilisce alcuni punti fermi, rispetto a cui attenersi.
Prospetto 1 Riepilogo degli interventi principali
3 Interventi assimilati
Le casistiche reali sono tuttavia molteplici e potrebbero esulare da quelle formali. Si sono quindi individuate ulteriori quattro categorie di interventi assimilati, che si considerano riconducibili, con le dovute specifiche e precisazioni, a quelli principali. Il relativo set di verifica, sia per i requisiti minimi che per le fonti rinnovabili, viene quindi di conseguenza.
Prospetto 2 Riepilogo degli interventi assimilati
4 Parametri di verifica
A ciascuna categoria di interventi corrisponde uno specifico set di verifiche. Non si tratta di parametri a sé stanti e scollegati, ma di grandezze connotate da una logica precisa: dal fabbricato (involucro edilizio) all’edificio (involucro e impianti), fino a giungere all’integrazione delle fonti rinnovabili. Lo scopo è il raggiungimento di obiettivi specifici: dalla riduzione dei fabbisogni all’efficientamento dei sistemi tecnologici e alla minimizzazione del ricorso alle risorse primarie non rinnovabili.
Prospetto 3 Quadro complessivo delle verifiche
5 Logica sistemica
La conclusione è una logica sistemica, che il nuovo approccio, più uniforme e lineare, tende ad agevolare ed enfatizzare. L’edificio va considerato nella sua peculiarità e nel suo complesso. Occorre quindi tener conto delle caratteristiche specifiche: epoca costruttiva, destinazione d’uso, servizi presenti, superfici disperdenti, spazi disponibili.
Gli immobili storici sono, ad esempio, di regola più energivori, richiedendo allo stesso tempo approcci più conservativi e mirati. Nell’ambito residenziale prevalgono la climatizzazione (invernale ed estiva) e la produzione di ACS. Quello non residenziale è invece connotato da profili d’uso particolari e da servizi aggiuntivi (trasporto e illuminazione). In generale, assume sempre più rilievo la presenza della ventilazione.
Identificate le peculiarità, occorre comprendere dove agire, tenuto conto che è tutto collegato. Può capitare di focalizzarsi su una singola verifica, ma spesso la soluzione è più ampia o si trova a monte. Ad esempio, contraendo il fabbisogno del fabbricato, si riduce l’assorbimento elettrico della pompa di calore, agevolando così, di conseguenza, l’integrazione del fotovoltaico. Ferme restando le condizioni di fattibilità, la strategia ottimale resta quella tradizionale: dall’involucro all’impianto, con l’obiettivo di minimizzare l’utilizzo delle risorse primarie.
Un riepilogo dei concetti fondamentali riportati nell’articolo, con riguardo in particolare alle tipologie di intervento e agli ambiti di verifica, è riportato nella seguente infografica riassuntiva.