Nuove regole per le fonti rinnovabili: il D.Lgs. 5/26
Premessa
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20.01.26 il D.Lgs. 5/26, relativo alla promozione dell’energia rinnovabile. Il decreto, in vigore dal 04.02.26, dà attuazione alla Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) e modifica il D.Lgs. 199/21, aggiornando il quadro normativo nazionale in tema di fonti rinnovabili.
Le disposizioni fornite dal decreto impattano su differenti ambiti (edifici, mercato energetico, qualificazione professionale, pianificazione), perseguendo un principale obiettivo: l’allineamento del sistema energetico nazionale ai nuovi target europei previsti per il 2030.
Le nuove regole si applicano a decorrere da centoottanta giorni rispetto all’entrata in vigore del decreto, ossia a partire dal 04.08.26. Per alcuni aspetti applicativi, tra cui l’attuazione degli obblighi e l’adeguamento delle procedure, seguiranno successivi decreti e linee guida.
Nuovi target nazionali (art. 3-9-16)
Il nuovo decreto aggiorna la disciplina nazionale sulle energie rinnovabili e ridefinisce obiettivi ed obblighi per il sistema energetico, introducendo novità rilevanti in molteplici settori (edifici, trasporti, biomasse, mobilità elettrica, governance della transizione energetica).
Il target nazionale (quota del consumo finale lordo coperto da energia rinnovabile) viene elevato al 39,4% entro il 2030, stabilendo quote settoriali vincolanti (per edifici, industria e trasporti) e nuove regole (per tecnologie innovative e sostenibili). Il target definito per gli edifici (quota di energia rinnovabile prodotta in essi o nelle loro vicinanze, tenuto conto anche di quella proveniente da rete) è, in particolare, entro il medesimo anno, del 40,1%.
Per il settore dell’industria, l’obiettivo di incremento della quota rinnovabile sul totale delle fonti (scopi finali energetici e non) è di almeno l’1,6% (media annua) per i periodi 2021-2025 e 2026-2030. Il contributo dei combustibili rinnovabili non biologici rispetto all’idrogeno deve essere almeno del 42% entro il 2030 e del 60% entro il 2035.
Per le tecnologie innovative, l’obiettivo nazionale relativo alla capacità di energia rinnovabile è, al 2030, del 5% rispetto alla nuova capacità installata.
Nel comparto dei trasporti, la quota minima è infine del 29%, con specifiche sotto-quote per biocarburanti avanzati e combustibili rinnovabili non biologici, incluso il bioidrogeno.
Definizioni utili
● Tecnologia innovativa: una tecnologia per la generazione di energia rinnovabile che migliori, almeno in un modo, una tecnologia di punta comparabile o che renda sfruttabile una tecnologia non pienamente commercializzata o tale da comportare un chiaro livello di rischio.
● Scopo non energetico: uso di combustibili come materie prime in un processo industriale, anziché per la produzione di energia.
● Combustibili rinnovabili: biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica.
L’estensione degli obblighi (art. 29)
Per gli operatori nel settore edilizio, la novità più sostanziale è l’estensione degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili degli edifici. L’art. 29 aggiorna infatti l’Allegato III del D.Lgs. 199/21, includendo, oltre alle nuove costruzioni e alle demolizioni e ricostruzioni, anche le ristrutturazioni importanti di 1° e 2° livello (prima contemplate solo se ricadenti nel caso di ristrutturazione rilevante) e le ristrutturazioni dell’impianto termico.
I valori limite (art. 29)
I valori limite della quota rinnovabile si differenziano in base alla tipologia di intervento: 60% per le nuove costruzioni e casi assimilati, 40% per le ristrutturazioni importanti di 1° livello e 15% (limitatamente ai servizi di riscaldamento e raffrescamento) per le ristrutturazioni importanti di 2° livello e per le ristrutturazioni impiantistiche. Anche i valori minimi della potenza elettrica installata si differenziano a seconda che si tratti di nuova costruzione o di altri casi. Si confermano inoltre le maggiorazioni del 5 o 10% per gli edifici pubblici.
A decorrere dal 01.01.26, gli obblighi gli obblighi devono essere ridefiniti con cadenza almeno quinquennale, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica.

Effetto Joule (art. 29)
Viene confermato come la sola produzione di energia elettrica attraverso dispositivi ad effetto Joule (es. resistenze elettriche) non concorra al soddisfacimento degli obblighi, introducendo però specifiche eccezioni (unità immobiliari di classe energetica superiore alla B).
Deroghe (art. 29)
Viene rafforzato il tema delle deroghe, attraverso il riconoscimento, oltre che dell’impossibilità tecnica (con riferimento a tutte le differenti opzioni tecnologiche disponibili), anche della non convenienza economica (valutazioni tra loro alternative), le quali devono essere dimostrate e documentate dal progettista nella relazione tecnica di progetto (ex Legge 10) o nella documentazione trasmessa al Comune. Questo approccio avvalora la responsabilità del professionista, richiedendo un’impostazione progettuale rigorosa e tracciabile.
In caso di impossibilità tecnica o non convenienza economica sussiste l’obbligo, per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante di 1° livello, di procedere alla verifica alternativa dell’energia primaria non rinnovabile complessiva (servizi di riscaldamento, raffrescamento ed ACS).
Accesso agli incentivi: requisiti più severi per pompe di calore e generatori (art. 30)
Attraverso una modifica dell’allegato IV del D.Lgs. 199/21, l’accesso agli incentivi per l’installazione di generatori termici (quali pompe di calore, impianti a biomassa, sistemi ibridi e impianti solari) viene vincolato al rispetto di requisiti minimi di efficienza più restrittivi.
Per gli impianti con copertura parziale del fabbisogno di riscaldamento con impianto solare, sussiste l’obbligo di installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia (o altra regolazione modulante sulla portata), salvo impossibilità tecnica, presenza di una centralina dispositivi modulanti per la regolazione della temperatura ambiente o temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Per le pompe di calore (elettriche, geotermiche, a gas), i parametri prestazionali (efficienza media stagionale, COP, SCOP, SPER) devono essere conformi ai Regolamenti UE Ecodesign (206/2012, 2281/2016, 813/2013), oltre ad essere dichiarati dal fabbricante sulla base di prove normate (UNI EN 14825, UNI EN 12309, UNI EN 16905).
Per le pompe di calore a gas le emissioni in atmosfera di NO2 devono essere inferiori a 120 mg/kWh (pompe di calore ad assorbimento) o a 240 mg/kWh (pompe di calore con motore a combustione interna).
Sono inoltre richiesti specifici requisiti per generatori a biomassa, solare termico, solar cooling, scalda acqua a pompa di calore, sistemi ibridi factory made, sistemi bivalenti, allaccio a reti di teleriscaldamento e microcogeneratori.
Biomasse (art. 5)
Si introduce un rafforzamento delle condizioni di utilizzo delle biomasse, secondo il principio dell’uso “a cascata” delle risorse legnose e con priorità al riuso e al riciclo. Sono inoltre previste condizioni più restrittive per l’accesso ai sostegni, con l’intento di favorire opzioni a minor impatto ambientale.
Ricarica intelligente e dati batterie (art. 15-23)
Si introducono novità anche in tema di mobilità elettrica, prevedendo l’obbligo di ricarica intelligente (smart charging) per i punti di ricarica non accessibili al pubblico a partire dal 30.06.26, oltreché il diritto di accesso ai dati di gestione delle batterie veicolari e stazionarie, con implicazioni sull’integrazione in rete e sulla gestione efficiente dell’energia.
Definizioni utili
● Ricarica intelligente: operazione di ricarica in cui l’intensità dell’energia elettrica fornita alla batteria viene adeguata in modo dinamico, in base alle informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica.
Governance, tracciabilità e garanzie d’origine (art. 25-26)
Il provvedimento rafforza il ruolo delle autorità nella governance delle fonti rinnovabili, prevedendo misure dirette a differenti scopi: l’armonizzazione delle procedure autorizzative, l’evoluzione delle Garanzie d’Origine (ai fini di una maggiore granularità e trasparenza) e l’allineamento nazionale alla banca dati europea per il tracciamento delle fonti rinnovabili, utile anche ai fini dei contratti di lungo termine (PPA).
Qual è la strategia migliore?
Quali conclusioni trarre? La strategia tracciata dal nuovo decreto sarà davvero efficace?
Per gli interventi di nuova costruzione, in sostanza, non cambia nulla: i valori limite sono gli stessi previsti dal precedente decreto. Per le ristrutturazioni importanti di 1° e 2° livello i requisiti appaiono invece un po’ meno rigidi, ma devono essere sempre applicati (e non, come prima, solo in caso di ristrutturazione rilevante).
Va inoltre rilevato che, in caso di ristrutturazione importante di 2° livello, l’intervento potrebbe anche impattare sul solo involucro, rendendo quindi i requisiti sulle FER più difficilmente perseguibili e richiedendo, in modo implicito, di intervenire anche sull’impianto.
Il focus sulle fonti rinnovabili sembrerebbe dunque, nel complesso, conferire maggior enfasi agli interventi di carattere impiantistico. Ma attenzione, non va mai trascurato l’involucro.
La soluzione ottimale, ferme restando le condizioni di fattibilità, rimane sempre la realizzazione di un intervento globale (involucro e impianto). La corretta sequenza logica degli interventi richiede prima di abbassare i fabbisogni (coibentazione e riduzione delle dispersioni) e di controllare i consumi (termoregolazione e contabilizzazione) e, solo successivamente, di efficientare i sistemi di utilizzazione e generazione.
La strategia davvero efficace è quindi quella di adottare interventi sinergici e consequenziali, che considerino il sistema edificio-impianto nel suo complesso ed integrino, ogni qualvolta sia fattibile, l’efficientamento dei sistemi edilizi con quello dei sistemi impiantistici.

Il quadro complessivo delle verifiche
Il D.Lgs. 05/26 (attuazione RED III) contribuisce dunque, insieme con il D.M. 28.10.25 (nuovo decreto requisiti minimi), a ridefinire il quadro regolatorio nazionale in tema di verifica dei requisiti minimi di progetto e delle FER. Abbiamo riassunto tutte le casistiche, come rimodulate dalle nuove disposizioni, in un’infografica riepilogativa.

Il software Edilclima
Il software di Edilclima (EC701) ha già recepito il D.M. 28.10.25 (nuovi requisiti minimi). La sua nuova release (versione 16), disponibile a breve (marzo 2026), ricomprenderà inoltre le verifiche previste dal D.Lgs. 5/26, completando così l’implementazione del nuovo quadro regolatorio. Software, progettazione, evoluzione normativa e legislativa: sono ambiti strettamente connessi e sinergici, che evolvono di pari passo e si contaminano reciprocamente, supportando e alimentando il processo di transizione energetica.